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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 4142/2005 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1)
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prevenuto colpevole di
1. ripetuta diffamazione,
1.1. per avere a Milano e Lugano, l’8 aprile 2004, comunicando con terzi, accusato l’avv. CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e meglio per avere, nella lettera 8 aprile 2004 inviata agli studi legali di Lugano e Milano dell’avv. CIVI 1, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino e all’avv. DI 1, affermato che l’avv. CIVI 1, suo precedente patrocinatore, nell’aver trattenuto illegalmente un dossier titoli e della documentazione da lui precedentemente consegnatagli, lo aveva “calpestato” con un comportamento di stampo mafioso;
1.2. per avere a Milano, Lugano, Chiasso e Lugano, il 27 aprile 2004, comunicando con terzi, accusato l’avv. CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e meglio per avere, nella lettera 27 aprile 2004 inviata al Presidente della Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, all’avv. __________ e all’avv. DI 1, accusato l’avv. CIVI 1, suo precedente patrocinatore, di essersi comportato in modo criminoso in suo danno;
1.3. per avere a Milano e Lugano, il 3 agosto 2004, comunicando con terzi, accusato l’avv. CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e meglio per avere, nella lettera 3 agosto 2004 inviata agli studi legali dell’avv. CIVI 1 di Milano e di Lugano, alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati e all’avv. DI 1, affermato che le note di onorario (parcelle) inviategli dall’avv. CIVI 1 erano state emesse ad arte quale atto di rappresaglia nei suoi confronti;
reato previsto dall’art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. 4142/2005 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'200.--.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 novembre 2005;
indetto il dibattimento 5 aprile 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, la parte civile e i patrocinatori di quest’ultima;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e protesta fr. 1'209,40.- a titolo di ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, rispettivamente l’esenzione dalla pena per il suo assistito e produce agli atti l’arringa con annessa la distinta dei documenti prodotti all’udienza;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena, sulle spese e sulle ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Tra ACCU 1 e l’avvocato CIVI 1 era in essere già nel 2002 un rapporto contrattuale di mandato per la trattazione di alcune pratiche legali.
Detto rapporto tra le parti - di cui si dirà per quanto necessario in seguito - è stato risolto unilateralmente dall’avvocato CIVI 1 nel corso dell’estate del 2003.
A seguito dell’interruzione del mandato di cui sopra, che ha dato origine tra l’altro a una contestazione per quanto attiene la remunerazione delle prestazioni effettuate dal legale, ACCU 1 ha in particolare scritto a tre riprese - in data 8, 27 aprile e 3 agosto 2004 - delle lettere che hanno dato luogo alla querela penale dell’avvocato CIVI 1 (cfr. act C, doc. 1) e al relativo complemento (cfr. act D, doc. 1).
2. Per questi ultimi episodi il Sostituto Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 7 novembre 2005, ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di ripetuta diffamazione per avere, comunicando con terzi, accusato l’avvocato CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione.
3. Per l’art. 173 cpv. 1 CP chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.
4. Nell’evenienza concreta, onde potere statuire sul reato imputato a ACCU 1, occorre verificare se gli scritti menzionati adempiono i presupposti dell’art. 173 CP.
Oggetto della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c); in tal senso ricade l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).
Espressioni che possono screditare qualcuno, ad esempio nella considerazione professionale e politica, non sono offensive dell’onore, salvo che la critica desti l’impressione o anche solo il sospetto che alla vittima manchino delle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto (DTF 119 IV 47, 117 IV 29 consid. 2c con rifrimenti). Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore; in proposito un testo deve essere analizzato non soltanto in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che traspare dal suo insieme.
4.1. La lettera dell’8 aprile 2004 (cfr. act C, doc. 1, allegato E) ha avuto quali destinatari, oltre all’avv. CIVI 1, anche il patrocinatore di ACCU 1, avvDI 1, il presidente dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, avv. __________, e infine la Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino; di conseguenza è pacifico - e del resto non è stato nemmeno contestato espressamente al dibattimento (cfr. arringa della difesa allegata al verbale del dibattimento 5 aprile 2006) - che in casu si è di fronte a una comunicazione a terzi.
Il diritto svizzero è applicabile dal momento che il reato è stato commesso in territorio elvetico, essendo i destinatari citati residenti nel Canton Ticino.
Nello scritto si legge in particolare che ” [...] confermandole l’illegittimità della detenzione delle documentazioni di cui sopra [...]” e “in mancanza di un immediato trasferimento del dossier titoli, in deposito presso il Suo conto clienti, che viene trattenuto dalla sua persona contro la mia volontà e dei documenti sopra elencati che potrebbero pregiudicare gravemente l’imminente azione di merito, la informo che, in tal caso, la riterrò personalmente responsabile di eventuali danni che dovessi sopportare. La invito pertanto entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente ad eseguire quanto qui richiesto. Se crede che le conclusioni poste dal Vostro Ordine professionale e dalla Commissione Disciplinare la legittimino in qualche misura, credo stia facendo un grosso errore avendole già archiviate nel giusto reparto del mio ufficio. Non intendo, pertanto, lasciarmi calpestare dal suo “partenopeo” comportamento e nell’attesa immediata, che lo studio CIVI 1 riceva quanto sopra richiesto, o se lo riterrà opportuno, eventuali azioni a mio carico, che non temo assolutamente, concludo la presente” (cfr. act C, doc. 1, allegato E, sottolineature non in grassetto nostre).
Dagli atti non si evince solo che la documentazione e il dossier titoli non sono stati trattenuti illecitamente, cioè in modo contrario alla legge, contro la volontà dell’accusato, bensì anche che quest’ultimo addirittura sapesse che faceva affermazioni non corrispondenti alla realtà.
Tale conclusione emerge inequivocabilmente dalla Decisione della Commissione di Disciplina dell’Ordine degli Avvocati che fa riferimento a una sua comunicazione all’accusato avvenuta il 22 marzo 2004, cioè una quindicina di giorni prima dell’invio della lettera qui in esame (cfr. act C, doc. 3, in particolare pag. 1 in fondo e 2).
Indipendentemente dalle considerazioni espresse ACCU 1, dopo aver parlato di intenzionale mancata riconsegna di documenti, di detenzione illecita degli stessi e di trattenuta contro la sua volontà, conclude la lettera dell’8 aprile 2004 affermando che non intende lasciarsi calpestare dal comportamento partenopeo dell’avvocato CIVI 1.
A mente di questo giudice tale espressione è stata inserita per mettere in cattiva luce la parte civile in quanto, dal contesto di tutto lo scritto, un terzo non poteva in buona fede capire null’altro e nemmeno interpretare diversamente le esternazioni dell’accusato. Del resto la locuzione citata non era giustificata né da un interesse pubblico, né da altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 cifra 3 CP, ma era dettata solo dalla volontà di fare maldicenza; l’accusato aveva infatti altre possibilità per contestare, senza spingersi oltre il lecito, l’operato del legale.
Abbondanzialmente - anche se la questione non è oggetto del decreto di accusa in esame, dal momento che non è stata sporta querela - si segnala come già in una precedente occasione l’accusato ha agito in modo analogo, tant’è che la stessa Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati giunge ad affermare che da uno scritto di ACCU 1 del 31 dicembre 2003 indirizzato al __________ “traspare evidente l’intento di porre in cattiva luce l’avv. CIVI 1 e il suo operato di fronte a terzi, con fini che non possono essere protetti” (cfr. ibidem, pag. 3 in fine).
La giustificazione di ACCU 1 - espressa davanti al magistrato in corso di istruttoria e emersa altresì al dibattimento - secondo cui con il termine partenopeo intendeva un comportamento folcloristico (cfr. act C, doc. 10, verbale di interrogatorio del 26 ottobre 2004, pag. 3) non è per nulla credibile, a maggior ragione se accostata al termine “calpestare” e se inserita nel quadro dello scritto in esame.
Nulla muta il fatto, peraltro non forzatamente noto ad un lettore terzo e nemmeno desumibile dal testo, che l’avvocato CIVI 1 sembrerebbe avere origini napoletane o quantomeno essere assiduo frequentatore della Campania (act C, doc. 10, verbale di interrogatorio del 26 ottobre 2004, pag. 3).
I termini utilizzati dall’accusato non costituiscono un mero giudizio di valore e nulla hanno a che vedere con la sfera professionale del legale; essi costituiscono piuttosto un cosiddetto “gemischtes Werturteil” (cfr. RICKLIN: in Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, nota 35 ad art. 173 CP), un giudizio cioè legato perlomeno parzialmente ad un’allegazione di fatto dal chiaro significato che discredita di fronte a terzi l’agire e la reputazione di CIVI 1, il cui operato è parificato a un comportamento di stampo mafioso o, meglio, malavitoso.
Di conseguenza non possono che esser interpretati in senso dispregiativo, ledendo in tal modo l’onore della parte civile.
Dal profilo soggetivo l’accusato ha adempiuto il reato dal momento che ha agito con il proposito di screditare l’onore della parte civile tramite la sua comunicazione a terze persone.
4.2. La lettera del 24 aprile 2004 (cfr. act D, doc. 1, allegato G) ha avuto quali destinatari il patrocinatore di ACCU 1, avv. DI 1, il presidente dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, avv. __________, il presidente della Commissione di disciplina degli Avvocati, avv. __________, l’avv. __________ e il Ministero pubblico; è pertanto pacifico che anche nell’evenienza concreta si è di fronte a una comunicazione a terzi.
Il diritto Svizzero è applicabile per i motivi già esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 4.1).
Nel concludere la lettera menzionata ACCU 1 afferma di non credere “allo stato dei fatti di aggiungere, in questa sede, dettagli e/o considerazioni, ma per buon senso, logica, onore e rispetto, non posso subire, a mio giudizio, una tale condizione, che già da tempo sospettavo essere premeditata e a mio giudizio “criminosa” ai miei danni [...] (cfr. ibidem, sottolineature nostre).
Un terza persona che legge lo stralcio di cui sopra non può che ricavare una connotazione fortemente negativa dell’operato di CIVI 1.
Non vi era alcuna necessità, né vi erano motivi validi per aggiungere l’esternazione relativa alla premeditazione “criminosa ai miei danni”, ritenuto come nel testo l’accusato descrive in modo dettagliato il rapporto contrattuale avuto con la parte civile con particolare riferimento alla contestazione per le prestazioni effettuate e alla remunerazione richiesta da quest’ultima; il contenzioso in corso non lo autorizzava certo ad esprimersi in questi termini.
Alla luce delle considerazioni espresse il tenore del passaggio riportato, il cui fine non può essere protetto dall’ordinamento giuridico, è lesivo dell’onore di CIVI 1 poiché dal contesto non si poteva capire null’altro e nemmeno interpretare diversamente l’affermazione dell’accusato, tanto più che ACCU 1 ribadisce le sue convinzioni e in particolare che l’agire di CIVI 1 era criminoso anche davanti al magistrato inquirente in corso di istruttoria (act C, doc. 10, verbale di interrogatorio del 26 ottobre 2004, pag. 4).
La terminologia utilizzata dall’accusato non costituisce un mero giudizio di valore e non si limita a valutazioni sulla sfera professionale del legale; pertanto, dal momento che discredita di fronte a terzi l’agire e la reputazione di CIVI 1, la fattispecie di diffamazione è adempiuta dal profilo oggettivo ai sensi di quanto già esposto (cfr. supra, consid. 4.1, pag. 5 in fondo e 6).
Anche dal lato soggettivo il reato è realizzato poiché l’accusato ha agito con l’intento di mettere in cattiva luce l’avvocato CIVI 1.
4.3. La lettera del 3 agosto 2004 (cfr. act D, doc. 1, allegato L) ha avuto quali destinatari, oltre all’avv. CIVI 1, anche il patrocinatore di ACCU 1, avv.DI 1, e la Commissione di disciplina degli Avvocati.
Tra le righe della missiva si evince in particolare che le parcelle di onorario della parte civile sono state emesse ad arte quale atto di rappresaglia nei confronti dell’accusato.
In merito alla questione del pagamento dell’onorario si rileva che erano stati presi dalle parti degli accordi scritti (cfr. act C, doc. 1, allegato 01, convenzione del 28 marzo 2002), ai quali ha fatto seguito anche una copiosa corrispondenza per specificare e ulteriormente precisare le rispettive posizioni.
L’accusato, dopo la repentina interruzione del mandato da parte dell’avv. CIVI 1, ha ricevuto note d’onorario che non gli sembravano corrispondenti alle prestazioni effettuate o perlomeno a quanto pensava di dover pagare in base agli accordi pattuiti: per questo motivo ha scritto la lettera del 3 agosto 2004.
Se da un lato è vero che nel giugno del 2004 ACCU 1 ha ricevuto la decisione della Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati, d’altro canto occorre dire che essa non ha chiarito la questione relativa all’onorario, limitandosi a statuirne il rinvio ad altra autorità per un giudizio di merito (cfr. act C, doc. 3).
Di conseguenza l’accusato, oltretutto confortato dal suo nuovo patrocinatore, aveva motivi per ritenere in buona fede che le fatture per importi così elevati fossero state emesse a seguito della situazione conflittuale venutasi a creare (cfr. art. 173 cifra 2 CP); pertanto non è colpevole di diffamazione per l’espressione utilizzata nella lettera in esame.
5. Per tutte le argomentazioni addotte ACCU 1 va ritenuto colpevole di ripetuta diffamazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 del decreto di accusa a suo carico.
6. Quo alla pena si rileva preliminarmente come l’accusato, incensurato, va prosciolto dall’accusa di cui al punto 1.3 del decreto di accusa; di conseguenza si giustifica una riduzione dell’importo della multa, che può essere fissata in fr. 1'000.-, ritenuto come le affermazioni lesive dell’onore di CIVI 1 sono gravi e che comunque ACCU 1 ha ripetutamente commesso il reato.
7. Per quanto attiene alle ripetibili chieste dalle parte civile, nell’ottica del principio giurisprudenziale secondo il quale il danno va contenuto, questo giudice non riconosce alcun risarcimento per il patrocinio legale della parte civile, la quale - essendo in grado, a non averne dubbi, di chiarire i fatti da sola - non aveva la necessità di farsi rappresentare.
Tuttavia, dal momento che il dibattimento ha provocato un dispendio di tempo anche per la parte civile medesima (che si rileva è comunque un legale), si giustifica l’assegnazione di ripetibili per un importo di fr. 500.-.
visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei punti 1.1 e 1.2 del decreto di accusa n. 4142/2005 del 7 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1’000.-.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- e dell’importo di fr. 500.- come ripetibili alla parte civile.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 550.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1'700.00 totale