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Incarto
n. DA 4438/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giorgio Bassetti |
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sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS,
per aver condotto,
a __________ il __________,
l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. DA 4438/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti dal MP il __________ e dalla Pretura penale il __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 11 agosto 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1/7 giugno 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
per aver condotto,
a __________ il __________,
l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e dalla Pretura penale il __________?
5. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
6. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 vLCStr; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti no. 1, 3, 4 e 5;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di conducenti ebbri, art. 91 cpv. 1 vLCS,
per aver condotto,
a __________ il __________,
l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);
e condanna ACCU 1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr. 1100.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________.
Le parti sono state avvertite, tramite questo giudice, del loro diritto di presentare dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Avverte il condannato in contumacia della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per le tasse e le spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale