1. LESA 1

2. LESA 2

 

 

Incarto n.
10.2005.60/bep

DA 322/2005

Bellinzona

28 maggio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

ACCU 1

(difesa da: DI 1, Muralto)

 

prevenuta colpevole di    1.   circolazione in stato di ebrietà

                                        per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 - max. 1.84 grammi per mille);

 

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr;

 

fatti avvenuti                       a Locarno il 7.11.2004;

 

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________ della __________ Sagl, ivi regolarmente posteggiata;

 

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

 

fatti avvenuti                       a Locarno il 7.11.2004;

 

                                  3.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

reato previsto                     dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

 

fatti avvenuti                       a Locarno il 7.11.2004;

 

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 322/2005 di data 31 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

 

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'200.--.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2005 dall'accusata;

 

rilevato                              che con lettera 21 aprile 2005 il difensore ha parzialmente ritirato l’opposizione, limitandola ai dispositivi n. 2 e 3, e ha comunicato di non partecipare al dibattimento per una questione di opportunità;

 

indetto                               il dibattimento 28 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata e la parte lesa, mentre il Procuratore pubblico con scritto 21 aprile 2005 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentita                               da ultima l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                   1.   Se e per quale importo deve essere inflitta a ACCU 1 una multa oltre alla pena di 15 giorni di detenzione come pena per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 322/2005 del 31 gennaio 2005.

 

                                   2.   Sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 vLCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 400.-;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

osserva                            che il dispositivo per il quale è stata ritirata l’opposizione, ossia la condanna di ACCU 1:

                                        “1.   Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.”

                                        è esecutivo e il tempo di prova decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 31 gennaio 2005.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (6205),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       400.00       multa

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                      500.00       totale