Incarto n.
10.2005.610

DA 4780/2005

Bellinzona

11 aprile 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

rappr. da: RA 1

 

prevenuto colpevole di         Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________ il 6.10.2005,

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. DA 4780/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.       Alla multa di fr. 1'200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfra 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20/21 dicembre 2005 dal prevenuto;

 

indetto                               il dibattimento in data 11 aprile 2006, al quale il prevenuto e il suo rappresentante legale non hanno partecipato, come pure il Procuratore pubblico, che, con lettera 27 marzo 2006, aveva preannunciata la sua assenza al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

atteso che                         l’accusato, ricoverato presso uno stabilimento di cura per un periodo imprecisato (cfr. certificato medico 6 aprile 2006, doc. dib. 2), è stato autorizzato a non presenziare al dibattimento giusta l’art. 229 CPP;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto, a __________ il 6.10.2005, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille)?

                                   

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?

 

3.     In caso di pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

 

                                 4.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

 

                                 5.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9, 18, 41 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1, 3 e 4;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

                                        per aver condotto, a __________ il 6.10.2005,

                                        l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille);

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 600.00 (seicento).

 

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1:

 

                                        fr.      250.00               tassa di giustizia

                                        fr.      350.00               spese giudiziarie

                                        fr.      600.00               totale