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Incarto
n. DA 334/2005 |
Bellinzona,
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Sentenza In nome |
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Il Giudice supplente della Pretura penale |
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Mattia Pontarolo |
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sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DUF 1
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prevenuto colpevole di
ripetuta violazione della LF sulla protezione delle acque, art. 70 LPAc
per avere, intenzionalmente,
- il __________, ad __________, disperdendo un quantitativo di circa 50 metri cubi di colaticcio in una valletta così che il liquame defluisse liberamente nel riale __________;
- nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni, mediante una pompa, prelevando dalla vasca di stoccaggio diversi metri cubi di colaticcio poi immettendolo direttamente nel riale __________;
ovvero spanto fuori dalle acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle acque;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 31 gennaio 2005 no. DA 334/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 5'000.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10/11 febbraio 2005;
indetto il dibattimento 20 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore DUF 1 ed il ACCU 1;
accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti l’incarto DA 334/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.65;
sentito il Procuratore pubblico, il quale sottolinea come l’accusato ha dimostrato anche in data odierna di non essere uno sprovveduto bensì una persona con delle qualità che gli hanno permesso di avere successo nel proprio campo professionale, richiama inoltre le cariche assunte da ACCU 1 nei vari livelli (politici, professionali, …). Purtroppo con le azioni che hanno portato all’emanazione di un decreto d’accusa egli non si è comportato nel dovuto modo. ACCU 1 era consapevole di ciò ma ha comunque agito in contrasto con quanto stabilito dalle normative a protezione delle acque che, lo si ricorda, rappresenta un’importante risorsa naturale e bene comune. Egli aveva pure ricevuto un ammonimento da parte del guardiacaccia ma non gli ha dato la dovuta rilevanza. Anche per quanto concerne i fatti del __________ il reato ascrittogli è adempiuto in quanto a causa delle infiltrazioni nel terreno vi é comunque stato un pericolo d’inquinamento della falda freatica. Inoltre, visti i precedenti (cfr. doc. dib. 2-5) egli doveva mostrare un’attenzione maggiore ed adottare comportamenti conformi alla legge. Il fatto che il colaticcio rappresenta del materiale inquinante è assodato e ACCU 1 era conscio di tale circostanza. Circa la pena proposta rileva che la multa di fr. 5'000.- è proporzionata alla situazione finanziaria dell’accusato e permette di raggiungere lo scopo ricercato dalle disposizioni penali. Di conseguenza chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa emanato nei confronti di ACCU 1.
Sentito il difensore, il quale precisa d’entrata come l’azienda agricola dell’accusato è ancora risultata di recente conforme alle prescrizioni in materia come emerge dal rapporto del __________ dell’autorità competente, agli atti. Riguardo ai fatti del __________ osserva come non sussiste assolutamente reato in quanto il materiale è stato distribuito su superfici gestite da ACCU 1. Non è stato toccato alcun corso d’acqua. Per quanto attiene alle circostanze avvenute tra il __________ ed il __________ osserva come si tratta di una quantità minima di acqua e di residui di colaticcio che non configurano alcun pericolo di inquinamento. Inoltre il riale __________ costituisce già un corso d’acqua tutt’altro che puro per fattori che nulla hanno a che vedere con l’attività dell’accusato. Visto quanto precede il signor ACCU 1 non ha commesso alcuna grave infrazione alla LPAc, semmai trattasi unicamente, per quanto attiene ai fatti dal __________ al __________, di contravvenzione ai sensi dell’art. 71 della medesima normativa. A tal proposito rinvia alle indicazioni contenute nel Messaggio della legge.
Sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale passa in rassegna le precedenti condanne che, a suo avviso, non devono portare a concludere per una mancanza di considerazione delle prescrizioni previste dalle differenti legislazioni. Egli sottolinea di ritenere importante il rispetto delle norme legali. Per quanto concerne i fatti in esame è convinto che si trattava semplicemente di acqua sporca non inquinante. A tale proposito ribadisce che non si trattava di colaticcio vero e proprio bensì di acqua contenente residui di tale materiale derivanti dalla pulizia forzata delle vasche. In futuro, visto quanto successo, si adopererà al fine di evitare il ripetersi di simili eventi.
Posti a giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
ripetuta violazione della LF sulla protezione delle acque, art. 70 LPAc,
per avere, intenzionalmente,
- il __________, ad __________, disperdendo un quantitativo di circa 50 metri cubi di colaticcio in una valletta così che il liquame defluisse liberamente nel riale __________;
- nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni, mediante una pompa, prelevando dalla vasca di stoccaggio diversi metri cubi di colaticcio poi immettendolo direttamente nel riale __________;
ovvero spanto fuori dalle acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle acque;
1.1 . Trattasi di una contravvenzione, art. 71 cpv. 1 LPAc?
2. In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, egli deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.65;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 6, 70 cpv. 1 lett. a, 71 LPAc; l’OPAc; l’Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente del 9 giugno 1986; 9 cpv. 2, 18, 36, 41, 48, 49, 50 cpv. 2, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti n. 1, 3 e 4 e negativamente al quesito n. 1.1;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta violazione della LF sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc,
per avere, intenzionalmente, nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni, mediante una pompa, dopo aver prelevato dalla vasca di stoccaggio diversi metri cubi di colaticcio, immesso questo materiale direttamente nel riale __________ e con ciò provocato un pericolo d’inquinamento delle acque;
e condanna ACCU 1
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale