1. LESA 1

2. LESA 2

3. CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2005.71

DA 4230/2004

Bellinzona

16 febbraio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare

 

 

ACCU 1,

(difesa da: DI 1)

 

prevenuta colpevole di    1.  truffa consumata e mancata,

                                         per avere, a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato, con astuzia, CIVI 1 inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio; in specie, per avere, sottoscritto, in data __________, con CIVI 1 un contratto di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telechiosco 156, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che il traffico telefonico sulla linea telechiosco a lei intestata sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente), al fine di incassare indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sul collegamento n. __________ un importo complessivo di Frs. 67'227,90, di cui Frs. 39'904,20 incassati sul conto corrente bancario n. __________ a lei intestato presso __________, destinando detto importo a scopi privati;

 

fatti avvenuti                       a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo __________;

 

reato previsto                     dall’art. 146 cifra 1 CP, in relazione con l'art. 22 CP;

 

2.    vie di fatto,

                                        per avere commesso vie di fatto nei confronti del minorenne LESA 1, spruzzandogli in viso uno spray al pepe, provocandogli un'irritazione chimica dell'occhio sinistro;

 

fatti avvenuti                       a __________, il __________;

 

reato previsto                     dall’art. 126 CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 13 dicembre 2004 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 , dell'importo di fr. 39'904.20, a titolo di risarcimento.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 febbraio 2005;

 

preso atto                          che con lettera 13 febbraio 2006 l’accusata ha ritirato l’opposizione limitatamente ai punti 1 e 3;

 

osservato                           che con scritto 14 febbraio 2006 il Procuratore pubblico non si è opposto a un eventuale rinvio al competente foro civile delle pretese di corrispondente natura, ritenuto che la Corte delle assise correzionali di Lugano nel procedimento contro i due coimputati conclusosi dopo l’emanazione del decreto di accusa in esame ha rinviato dette pretese al foro civile;

 

indetto                               il dibattimento 16 febbraio 2006, al quale sono presenti il difensore e il patrocinatore di parte civile, l'accusata regolarmente citata a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2005, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

viene data                          la parola al patrocinatore di parte civile, il quale conferma la pretesa di fr. 39'904.20;

 

viene data                          la parola al difensore, il quale chiede il rinvio delle pretese della parte civile al foro civile;

 

visti                                   gli art. 41 e segg. CO; 265 e segg., 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

 

                                 1.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 39'904.20;

 

                                 2.     Sugli oneri di questo giudizio.

 

rinvia                               la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.

 

dà atto                             che i dispositivi per i quali è stata ritirata l’opposizione, ossia:

                                        “la condanna di ACCU 1:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        …

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                        sono definitivi e il periodo di prova di cui al punto 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 dicembre 2004.”

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

prescinde                         dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

 

 

Il presidente:                                                                La segretaria: