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Incarto
n. DA 406/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l’autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max 1.65 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.55 grammi per mille);
fatti avvenuti a Chiasso il 6 dicembre 2004;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 vLCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 406/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in virtù del principio in dubio pro reo, ossia poiché non c’è alcuna prova che abbia guidato sotto l’influsso dell’alcool. Nessuno degli agenti di polizia lo ha infatti visto al volante del proprio veicolo. Inoltre le dichiarazioni del teste della difesa sono inequivocabili. In via subordinata, egli chiede di non revocare la sospensione della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 CPS; 91 cpv. 1 vLCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 testi
fr. 150.00 totale