|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 453/2005 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Damiano Stefani |
|||||
|
|
|||||
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
|
|
ACCU 1 , |
prevenuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, a Bellinzona, durante gli anni 1999 e 2000, in qualità di datrice di lavoro e meglio quale amministratrice di fatto nonché azionista unica della società __________, omesso di riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati, destinandoli ad altri scopi, per un totale di fr. 3’086.20;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270 Legge tributaria;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 453/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell'importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005 dall'allora difensore dell’accusata;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale ribadisce di non avere avuto alcun ruolo attivo nell’amministrazione della ditta __________. Essa non si ritiene pertanto responsabile dei fatti imputatile e chiede il proscioglimento. Sottolinea infine la sua difficile situazione finanziaria, che la costringe a far capo alle prestazione complementari all’AVS;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per i fatti compiuti a Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell’importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
|
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale