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Incarto
n. DA 717/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.89 - max. 2.18 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1998 per analogo reato (alcolemia: 1.76 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 15 novembre 2005;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 27 febbraio 2006 n. DA 717/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 22 agosto 2006, al quale ha partecipato il difensore, mentre l’imputato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede una massiccia riduzione della pena, in considerazione della difficile situazione personale dell’imputato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
w
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 15 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 717/2006 del 27 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra e CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1850.00 totale