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Incarto
n. DAC 895/2002 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1, __________)
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prevenuto colpevole di pornografia,
per essersi:
a) tramite __________, nei confronti del quale si procede separatamente,
procurato e fatto installare sul suo PC 4 filmati e immagini (27 fotografie) vertenti su atti sessuali tra persone e animali;
b) procurato in via elettronica scaricandoli da siti Internet e salvato sul suo PC, 9 filmati vertenti su atti sessuali con adolescenti e svariate immagini vertenti su atti sessuali fra e con adolescenti;
reato previsto dall’art. 197 cifra 3bis CP;
fatti avvenuti a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;
perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
3. Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;
rilevato che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;
preso atto che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;
indetto il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;
rispondendo ai quesiti
1. Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
2. Sugli oneri dell’odierno giudizio.
visti gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
ordina la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria: