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CIVI 1
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Incarto
n. DA 749/2006 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 , |
prevenuto colpevole di sviamento della giustizia,
per avere presentato all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile che sapeva non essere stato commesso, in specie,
per avere, a __________ in data 19 luglio 2004, denunciato al Ministero pubblico del Cantone Ticino l’asserito utilizzo abusivo della carta di credito __________ n. __________ rilasciata, a suo nome, dalla CIVI 1, sostenendo, in urto con la verità, che ignoti avevano utilizzato, in nove occasioni, detta carta di credito per effettuare prelevamenti per complessivi fr. 6'500.-- presso alcuni bancomat del __________, nel periodo __________ - __________, prelevamenti, questi, invece effettuati da lui stesso, a brevissimi intervalli di tempo dall’utilizzo di un’altra carta di credito, sempre di sua spettanza, i cui prelievi non sono stati però censurati;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 304 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 21 febbraio 2006 n. DA 749/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 26 ottobre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulano la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale osserva come l’imputato al momento dell’inoltro della denuncia fosse convinto che ci fossero stati dei prelevamenti indebiti e che pertanto la stessa non è falsa. Egli chiede di conseguenza il proscioglimento integrale del proprio assistito, per l’assenza completa sia dell’aspetto oggettivo che di quello soggettivo del reato in questione. In effetti, agli atti non vi è alcuna prova che dimostra che egli sapesse di fare una denuncia falsa. Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di sviamento della giustizia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. In data 19 luglio 2004 ACCU 1 ha inoltrato presso il Ministero pubblico di Lugano, per il tramite del suo patrocinatore legale, una denuncia contro ignoti per i reati di furto, art. 139 CPS, e abuso di impianto per l’elaborazione dati, art. 147 CPS.
In effetti, da un’analisi degli estratti bancari, egli si sarebbe accorto di alcuni prelevamenti effettuati a suo dire da qualcun altro con la sua carta di credito Mastercard n. __________, direttamente connessa ad un suo conto presso la CIVI 1.
In modo particolare egli ha indicato nelle seguenti operazioni quelle da lui contestate e dunque da considerarsi frutto di atto illecito:
- 23 agosto 2003 ore 06:06: prelievo di fr. 500.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________, via __________;
- 5 settembre 2003, ore 06:47: prelievo di fr. 700.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il distributore __________ di __________;
- 19 settembre 2003, ore 04:56: prelievo di fr. 500.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il distributore __________ di __________;
- 08 ottobre 2003, ore 05:57: prelievo di fr. 600.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il distributore __________ di __________;
- 17 ottobre 2003, ore 05:11: prelievo di fr. 900.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il distributore __________ di __________;
- 26 ottobre 2003, ore 02:58: prelievo di fr. 900.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il distributore __________ di __________;
- 15 marzo 2004, ore 00:14: prelievo di fr. 400.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________;
- 18 marzo 2004, ore 03:45: prelievo di fr. 1'000.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________, via __________;
- 2 aprile 2004: prelievo di fr. 1'000.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________, via __________.
2. Dopo aver esperito le proprie indagini, il Procuratore pubblico è giunto alla conclusione che non solo la denuncia era infondata, ma addirittura che ad aver effettuato i prelevamenti contestati sia stato lo stesso ACCU 1, che avrebbe utilizzato l’espediente dell’azione penale per depistare eventuali indagini nei suoi confronti.
Sulla scorta di queste risultanze, il Procuratore pubblico ha quindi emanato, in data 21 febbraio 2006, il decreto d’accusa in oggetto reputando il prevenuto autore colpevole del reato di sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304 CPS.
Con scritto di data 6 marzo 2006, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa.
3. Da quanto è emerso dall’istruttoria di causa, i fatti possono essere riassunti come segue.
Il signor ACCU 1 era possessore di due carte di credito presso la CIVI 1: una Mastercard n. __________ ed una carta Maestro EC n. __________. Entrambe erano collegate al suo conto salario n. __________ (__________), sul quale venivano automaticamente effettuati gli addebiti.
Il 31 ottobre 2003 il prevenuto ha trasmesso alla Viseca Card Service SA, Glattbrugg (in seguito: Viseca), una lettera con la quale ha sporto le proprie rimostranze per delle fatture della sua carta Mastercard contenenti degli importi dedotti che, a suo dire, non risultavano essere compresi tra i prelievi da lui effettuati, e meglio quelli di fr. 500.-- del 23 agosto 2003, quello di fr. 700.-- del 5 settembre 2003, quello di fr. 500.-- del 19 settembre 2003, quello di fr. 600.-- dell’8 ottobre 2003 e quello di fr. 900.-- del 17 ottobre 2003, tutti effettuati presso la Banca __________ di __________ (cfr. doc. 2 allegato alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
Il 19 novembre 2003 la Viseca ha risposto comunicando che l’importo complessivo di fr. 3'280.-- gli sarebbe stato accreditato con riserva sulla sua prossima fattura mensile (cfr. doc. 6 allegato alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
In data 25 ottobre 2003/25 novembre 2003 l’imputato ha inviato alla CIVI 1 uno scritto con il quale ha contestato 17 prelevamenti effettuati tramite la sua carta EC dal suo conto nel periodo dal 13 gennaio 2003 al 18 novembre 2003, invitando l’istituto ad effettuare le dovute verifiche poiché, a suo dire: ”Da un primo controllo mi sembra che alcuni pagamenti siano stati effettuati in orari assolutamente non consoni alle mie abitudini” (cfr. doc. 1 allegato all’atto istruttorio n. 13).
Nel frattempo, il 26 novembre 2003, la CIVI 1 ha provveduto ad ordinare alla __________ AG, __________ (in seguito: __________), il blocco della carta Maestro (cfr. doc. 3 allegato all’atto istruttorio n. 13). Il 27 novembre 2003 è stata poi emessa una nuova carta Maestro in sostituzione, facente sempre capo al conto salario del signor ACCU 1 (cfr. atto istruttorio n. 6).
Dopo aver ricevuto una nuova fatturazione dalla CIVI 1, datata 25 novembre 2003, il signor ACCU 1 ha scritto, il 1 dicembre 2003, un’ulteriore missiva alla Viseca con la quale ha confutato un nuovo prelievo di fr. 900.--, avvenuto il 26 ottobre 2003 al Bancomat della Banca __________ di __________ presso il distributore __________ ed effettuato con la sua carta Mastercard (cfr. doc. 8 allegato alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
Il 9 dicembre 2003 egli si è poi nuovamente rivolto alla CIVI 1 per contestare 5 prelievi effettuati con la sua carta EC nel mese di novembre che egli ha sostenuto non aver mai effettuato: uno di fr. 1'000.-- del 1 novembre 2003, uno di fr. 600.-- del 7 novembre 2003, uno di fr. 700.-- del 12 novembre 2003, uno di fr. 500.-- del 18 novembre 2003 e uno di fr. 200.-- del 21 novembre 2003 (cfr. doc. 4 allegato all’atto istruttorio n. 13).
Il 16 dicembre 2003 la Viseca ha informato il prevenuto che avrebbe accreditato pure l’importo di fr. 922.50 con riserva (cfr. doc. 5 allegato all’atto istruttorio n. 13).
4. Il 6 gennaio 2004 ed il 20 gennaio 2004 la Viseca ha comunicato al signor ACCU 1 di aver effettuato le proprie verifiche e di non aver riscontrato alcuna irregolarità nelle operazioni controverse, per cui avrebbe riaddebitato al suo conto gli importi a suo tempo accreditatigli (cfr. doc. 11 e 12 allegati alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
Nonostante ciò, il 29 marzo 2004, l’imputato ha scritto alla Viseca per contestare ulteriori due prelievi, quello di fr. 400.-- del 15 marzo 2004 e quello di fr. 1'000.-- del 18 marzo 2004, effettuati con la nuova carta di credito Mastercard n. __________, questa volta pretendendo nel contempo l’accredito di fr. 1'400.-- e minacciando di annullare la carta di credito e far loro pubblicità negativa (cfr. doc. 11 allegato alla denuncia, atto istruttorio 13). Ne ha fatto seguito la solita procedura con iniziale accredito e seguente verifica, conclusasi di nuovo con la constatazione della correttezza delle operazioni in questione ed il riaddebito della somma complessiva dibattuta (cfr. doc. 16 e 18 allegati alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
Dall’estratto conto del 24 aprile 2004 il prevenuto ha ancora una volta constatato l’effettuazione di un prelievo che non poteva essere riconducibile a lui (cfr. doc. 17 allegato alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
Il 30 aprile 2004 ACCU 1 ha comunicato alla Viseca la disdetta con effetto immediato della sua carta Mastercard, accludendo allo scritto la relativa tessera, debitamente tagliata in due (cfr. doc. 15 allegato all’atto istruttorio n. 13). Il 10 maggio seguente lo scioglimento del rapporto contrattuale è stato confermato dalla società di Glattbrugg (cfr. doc. 20 allegato alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
5. Il 6 ottobre 2004 l’imputato ha trasmesso alla CIVI 1 una missiva con la quale ha formalizzato la sua contestazione in relazione ad un prelievo di fr. 800.-- risalente al 25 settembre 2004 fatto con la nuova carta EC, del quale egli ha recisamente negato essere l’autore, minacciando nel contempo l’istituto di credito di chiudere il suo conto (cfr. doc. 16 allegato all’atto istruttorio n. 13 e documento allegato al suo verbale di interrogatorio 25 gennaio 2006, atto istruttorio n. 17).
6. La documentazione agli atti ha permesso di constatare come buona parte dei prelevamenti misconosciuti dal prevenuto sia stato preceduto o seguito da uno effettuato allo stesso Bancomat con la sua carta EC e non segnalato nella denuncia penale, e meglio:
- 23 agosto 2003: prelievo denunciato di fr. 500.-- con Mastercard: ore 06:06
prelievo non segnalato con EC di fr. 500.--: ore 06:07
- 5 settembre 2003: prelievo denunciato di fr. 700.-- con Mastercard: ore 06:47
prelievo non segnalato con EC di fr. 500.--: ore 06:48
- 19 settembre 2003: prelievo denunciato di fr. 500.-- con Mastercard: ore 04:56
prelievo non segnalato con EC di fr. 500.--: ore 04:56
- 8 ottobre 2003: prelievo denunciato di fr. 600.-- con Mastercard: ore 05:57
prelievo non segnalato con EC di fr. 600.--: ore 05:56
- 17 ottobre 2003: prelievo denunciato di fr. 900.-- con Mastercard: ore 05:11
prelievo non segnalato con EC di fr. 400.--: ore 05:12
- 26 ottobre 2003: prelievo denunciato di fr. 900.-- con Mastercard: ore 02:58
prelievo non segnalato con EC di fr. 200.--: ore 02:59.
Un fatto analogo si è pure verificato in occasione di una transazione contestata solo alla CIVI 1: quella di fr. 800.-- del 25 settembre 2004, avvenuta alle 09:51, preceduta da un prelievo EC di fr. 1'000.-- effettuato alle 09:50 e non messo in dubbio.
7. L’accusato ha dichiarato a più riprese di essere sempre stato in possesso delle carte con le quali sarebbero state effettuate le operazioni in oggetto, di non averle mai date a nessuno, di non averne fatto delle copie, di essere stato il solo a conoscerne i codici e di non averli mai rivelati a terze persone (cfr. suo verbale di interrogatorio 16 febbraio 2005, pag. 3, atto istruttorio n. 10 confermato in occasione dell’audizione del 25 gennaio 2006, atto istruttorio n. 17, ed al dibattimento).
Importante indizio che interviene a far sorgere ulteriori grossi dubbi sull’attendibilità delle accuse formulate dal signor ACCU 1 è il fatto che le transazioni da lui denunciate, come visto poc’anzi, sono state accompagnate da altre avvenute quasi contemporaneamente, a pochi secondi di distanza, e da lui non contestate. Dovendone desumere che quest’ultime sono state effettuate da egli stesso o da persona da lui autorizzata e debitamente istruita sui codici da digitare, appare inverosimile che quelle controverse siano state effettuate da altri o comunque a sua insaputa.
Tutte le indagini effettuate dalla Telekurs, dalla CIVI 1 e dalla Viseca hanno condotto allo stesso risultato, cioè che non vi era alcun elemento per ritenere che le carte fossero state clonate (Skimming, cfr. ad es. doc. 12 allegato all’atto istruttorio n. 13).
Inoltre, come confermato dalla CIVI 1 (cfr. documentazione richiamata d’ufficio dallo scrivente giudice ed acquisita agli atti in occasione del dibattimento), l’uso di carte clonate nei Bancomat svizzeri è impossibile, in quanto tutti gli apparecchi presenti nel nostro Paese prima di concedere l’accesso ai conti, non effettuano solo un esame dei dati contenuti nella banda magnetica, ma procedono parallelamente alla lettura e verifica di quelli salvati sul microchip di ogni scheda. In tal modo viene scongiurato qualsiasi uso illecito di copie delle tessere.
Questa situazione di fatto è stata confortata indirettamente dalle dichiarazioni del teste __________, il quale in occasione del processo, su esplicita richiesta del giudice, ha affermato che in oltre 20 anni di carriera non ha mai sentito parlare di carte clonate utilizzate nel Canton Ticino.
L’unico modo sino ad ora utilizzato qui da noi dai malviventi per attingere ai conti delle vittime tramite i distributori automatici di banconote è quello di far capo alla tessera originale, sottratta loro con astuzia, dopo aver individuato con espedienti di varia natura il relativo codice PIN (proprio in questa maniera operava la “banda” cui l’imputato ha fatto riferimento in alcuni suoi scritti per rendere più verosimile la propria versione dei fatti).
Ne consegue che non è nemmeno astrattamente ipotizzabile, sulla scorta di questi rilevamenti e rivelazioni, un abuso da parte di terze persone delle carte del prevenuto, a sua insaputa. Questo vale a maggior ragione se si considera che le operazioni contestate dall’accusato al Ministero pubblico ed alla CIVI 1 sono state effettuate con almeno tre carte differenti, per cui le possibilità che qualcuno abbia effettivamente clonato le tessere all’insaputa del detentore per ben tre volte sono, giudiziosamente valutate le prove prodotte, ridotte a zero.
8. A rendere ancor meno credibile la versione dei fatti raccontata dal signor ACCU 1 contribuisce pure il suo atteggiamento assunto di fronte all’autorità inquirente, verso la quale ha palesato una chiara reticenza nell’ammettere di aver denunciato molti più prelievi alla banca di quelli indicati nella querela penale. In effetti egli ha riconosciuto tali fatti solo dopo essere stato confrontato con le prove documentali esibitegli dal Procuratore pubblico (cfr. suo verbale di interrogatorio del 25 gennaio 2006, atto istruttorio n. 17) e giustificando il suo agire con motivazioni generiche e poco credibili.
Nemmeno le spiegazioni fornite per suffragare la sua teoria secondo la quale qualcuno avrebbe prelevato il denaro a sua insaputa sono atte a far per lo meno sorgere in questo giudice il dubbio che egli possa essere stato realmente vittima di un reato. In effetti sostenere che già solo per gli orari in cui i prelevamenti sono avvenuti e per il fatto che gli importi non corrispondono, a suo dire, a quelli usualmente da lui prelevati, sia possibile escludere che egli ne sia l’autore, appare poco sostenibile. Anzi, di norma in fattispecie come quella in esame, l’autore cerca degli accorgimenti per fare in modo che le modalità di ritiro del denaro divergano da quelle da lui solitamente usate.
Non si deve a questo proposito dimenticare che gran parte delle operazioni denunciate è stata seguita o preceduta, a distanza di un minuto al massimo, da operazioni mai contestate, effettuate con l’altra carta di proprietà del signor ACCU 1 e da lui approvate.
Pure da non perdere di vista è il fatto che le transazioni siano avvenute sempre agli stessi Bancomat ed a breve distanza dal domicilio dell’accusato.
Infine va rilevato che, come indicato dalla Viseca stessa, le prassi di prelievo, non lasciano spazi ad interventi di terze persone: “Gli acquisti relativi agli importi contestati potevano essere unicamente effettuati mediante l’inserimento della sua carta nel lettore e l’immissione del PIN corretto. Al momento del pagamento di prodotti o servizi e/o del prelievo di denaro contante, lei quale titolare della carta è tenuto a verificare i giustificativi di vendita allestiti manualmente o elettronicamente, apponendovi la sua firma in segno di approvazione. In caso di prelievo di denaro contante, alla stregua della sua firma vale la digitazione del suo codice di sicurezza (PIN).” (cfr. doc. 23 allegato all’atto istruttorio n. 11).
Non essendo dunque ragionevole dubitare che i prelievi indicati nella denuncia penale del 19 luglio 2004 siano stati eseguiti da altre persone o all’insaputa del signor ACCU 1, se ne deve dedurre che al momento in cui egli si è rivolto alla magistratura, sapeva che ad aver agito non erano stati ignoti, ma era stato lui o comunque qualcuno che lui conosceva ed al quale aveva dato sia le tessere che i codici.
9. Per l’art. 304 cifra 1 prima frase CPS, chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso è punito con la detenzione o la multa.
Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena (cifra 2).
ACCU 1 ha indubbiamente segnalato alla magistratura come illecite delle operazioni con le sue carte di credito che egli sapeva essere per contro avvenute in maniera regolare.
Il reato è dunque adempito sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo, ritenuto che egli ha agito intenzionalmente, con il chiaro intento di sviare eventuali sospetti dalla sua persona.
10. Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nella scelta del tipo di pena - qui la detenzione o la multa- e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive.
ACCU 1, pur essendo praticamente incensurato (ad eccezione di una condanna per guida in stato di ebrietà), ha dimostrato sino alla fine scaltrezza nella commissione del reato ascrittogli, collaborando con i magistrati solo in base alle sue convenienze ed ammettendo solo lo stretto necessario, se confrontato con prove concrete.
A suo sfavore gioca pure il fatto che dall’indagine è emerso come egli abbia tentato a più riprese con le stesse procedure della querela di ottenere dalla CIVI 1 l’accredito di tutta una serie di importi che superano in larga misura quelli segnalati al Procuratore pubblico.
A favore del prevenuto gioca il fatto che egli non ha precedenti specifici ed ha una situazione professionale, familiare e sociale stabile.
Appare dunque equo confermare la pena detentiva di 30 giorni proposta con il decreto d’accusa in oggetto.
D’altro canto sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al minimo legale di 2 anni.
11. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
In occasione del dibattimento il difensore ha protestato l’assegnazione di ripetibili. L’esito dello stesso non permette tuttavia di accogliere tale richiesta.
visti gli art. 304 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
sviamento della giustizia, art. 304 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 19 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 749/2006 del 21 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’220.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1220.00 totale