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Incarto
n. DA 776/2006 |
Bellinzona 27 ottobre 2006
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1
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prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.;
fatti avvenuti avvenuti a Lugano il 18 giugno 2005;
reato previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguita con decreto d'accusa no. 776/2006 del 27 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna
1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
5 marzo 2006;
indetto il pubblico dibattimento del 27 ottobre 2006, al quale é comparsa l'accusata personalmente;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultima l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1 colpevole
1.1. di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?
2. Quale deve essere la pena da infliggerle?
3. la pena deve essere iscritta a casellario giudiziario e in caso affermativo a quali condizioni potrà avvenire la sua cancellazione?
4. a chi devono essere accollate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. I fatti che hanno dato adito alla presente procedura sono riconducibili ad un grave eccesso di velocità commesso il 18 giugno 2005 in territorio di Lugano e più precisamente in via Torricelli (v. teleinfo Atlas 11-04 in giallo). Questa strada, a doppio senso e in salita è posta nella zona sottostante all’Ospedale regionale di Lugano (civico) e porta su via Tesserete a Massagno; da qui si può proseguire verso via S. Gottardo per poi giungere all’imbocco autostradale A2 Lugano-nord. Il limite di velocità predisposto in via Torricelli è quello “generale” di 50 km/h.
L’infrazione è stata accertata alle 14:30 con il radar tipo “Multanova
6F”. La velocità rilevata era di 82 km/h (senza deduzione del margine di
tolleranza) con l’autoveicolo Smart Fourfour modello “Brabus” targato
ZH 4__________. Un’auto di piccole dimensioni ma di elevata potenza
siccome leggera e dotata di motore turbo con 177 CV (si rinvia al
prospetto del veicolo pag. 49). Il veicolo in questione non è di proprietà
dell’accusata. Si tratta infatti di un’auto di dimostrazione che la Smart
concedeva in prova a chiunque la richiedeva. In Piazza della Riforma a
Lugano era stata infatti organizzata una giornata di promozione dei
veicoli durante la quale veniva concessa la possibilità di testare diversi
modelli fra cui la “Brabus” incappata nel radar. ACCU 1 ha
partecipato a questa manifestazione con il suo ex-fidanzato __________
__________. Insieme hanno provato due veicoli durante il primo pomeriggio.
2. Dalla tabella d’utilizzazione dei veicoli esposti, allestita quel giorno dagli
organizzatori della manifestazione, si evince che l’auto in questione (la
Smart Fourfour “Brabus” targata ZH 4__________) alle 14:30 non era in
circolazione. Dalla stessa emerge che ACCU 1 è stata
passeggera di una Smart roaster-coupé targata ZH 2__________ (guidata
dal __________) fino alle 13:45 e che dalle 13:30 alle 14:10 era al volante del
veicolo rilevato dal radar. Dette risultanze, con particolare riferimento al
fatto che la ACCU 1 non poteva essere contemporaneamente sui 2
veicoli, portano immediatamente a concludere che gli orari indicati nella
tabella in questione sono imprecisi.
Dall’approssimazione degli orari non si può però dedurre l’imprecisione
dei nominativi delle persone che hanno utilizzato le vetture. Questo
siccome per ogni conducente, per evidenti ragioni di responsabilità
veniva richiesta la licenza di condurre.
E, in tal senso va immediatamente rilevato che la Smart Fourfour
modello “Brabus” targata ZH 4__________ quel giorno è stata utilizzata
solamente da 4 persone: la prima persona l’ha prova alla mattina (va
quindi esclusa dai possibili colpevoli) le altre 3 al pomeriggio. L’orario
indicato per il viaggio della mattina è dalle 10:50 alle 11:10. Chi invece
ha succeduto la ACCU 1 figura avere utilizzato la macchina dalle 16:25
alle 16:45, molto tempo dopo dalla rilevazione radar.
3. Preso atto delle risultanze di cui sopra e in particolare del fatto che alle
14:30 nessun utente esterno sembrava essere al volante della Smart in
questione, la Polizia Comunale di Lugano ha proceduto
nell’interrogatorio di tutti i collaboratori addetti allo svolgimento del
Roadshow. Da queste audizioni è emerso che, come indicato al punto
2 nessuno di questi era al volante della “Brabus” targata ZH 4__________ È
però altresì emerso che gli orari indicati nella tabella non sono
attendibili. In tal senso __________ ha infatti rilevato che “nella lista-
registro, gli orari sono puramente indicativi in quanto possono essere
realmente anticipati o posticipati di 30 min”. Questo collaboratore,
“durante il pomeriggio”, ha confermato di avere “affidato la vettura in
questione ad una coppia del Cantone di __________” (verb. aud. __________
__________ 8.8.05, pag. 1).
L’inattendibilità degli orari indicata è stata altresì confermata da un altro
collaboratore, __________, il quale dopo avere precisato “che …
non combaciano” ha affermato che la Smart Fourfour Brabus targata
ZH 4__________ alle 13:30 non era in circolazione: “come minimo la stessa
è stata presa alle 14:10 e non alle 13:30”. Da questa considerazione ha
dedotto che la stessa “poteva trovarsi in via Torricelli alle 14:30” (verb.
aud. __________ 8.8.05, pag. 2), evidentemente con una persona a
bordo che non era addetta al Roadshow. Infatti, tutti gli altri collaboratori
hanno dichiarato di non essere al volante di quell’auto quel giorno a
quell’ora. Si tratta comunque di un forte indizio a sfavore dell’accusata.
Il 27 febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha emesso il decreto
d’accusa agli atti sub. 4, a cui l’accusata, senza opporsi alle risultanze
predibattimentali, ha interposto opposizione.
4. La foto scattata dal radar Multanova 6F non permette d’individuare chi
fosse alla guida dell’autoveicolo. Dal file (annesso agli atti) si evince
però che nello stesso c’erano 2 persone, in considerazione della
cintura del passeggero allacciata (v. anche rapporto di servizio Polcom
Lugano 15.11.5, pag. 2 in fine). Ora, se è impossibile identificare nella
foto il conducente, va osservato che al volante non poteva di certo
esserci __________ (la persona che ha utilizzato il veicolo dopo la
ACCU 1: vedi tabella degli utilizzi), in quanto questa persona, non solo
viaggiava sola, ma è partita molto dopo la ACCU 1. Da qui un secondo
indizio a sfavore dell’accusata.
Ritenuto poi l’accusata è stata la prima ad utilizzare quel veicolo nel pomeriggio e, come s’illustrerà in seguito, per recarsi fino a Rivera, si
deduce un terzo indizio a suo carico.
5. In sede d’interrogatorio di Polizia del 3 novembre 2005 ACCU 1
ha dichiarato di avere quel giorno provato due veicoli e ciò “im Verlaufe
des Nachmittags”. Durante il processo del 27 giugno 2006 ha
confermato quanto sopra e di avere utilizzato le due autovetture Smart
indicate nella tabella e ciò a partire (circa) dalle 12.30, in compagnia
del __________.
Ha descritto dettagliatamente i viaggi intrapresi: il primo con la Smart
roadster-coupé (cabrio) targata ZH 2__________ (guidata in parte da lei e in
parte dall’amico), sul monte Bré (dove ha scattato una foto al __________:
ora agli atti), sul lungolago a Lugano e per finire fino all’hotel __________
__________. Durante questo viaggio la coppia ha
effettuato delle fermate per ammirare il panorama o altro (fra cui quella
in cui è stata scattata la foto al __________) sostando (anche) nell’albergo
citato (v. depliant). Il tutto per una durata totale dichiarata di 1 ora e 45
minuti circa. Prima d’iniziare il secondo viaggio hanno consumato un ge-
lato per circa 15-30 min.
ha saputo indicare con sufficiente precisione anche il
secondo viaggio, precisando che con la “Brabus” targata ZH 4__________ i
due avevano l’intenzione di raggiungere l’autostrada per provare il
veicolo a 120 km/h. Nella descrizione l’accusata ha riconosciuto in aula
(a video e poi stampato) sul sito www.michelin.ch il tragitto effettuato:
dalla zona di Molino Nuovo, verso l’esterno della città, quindi su via
Torricelli, per poi raggiungere l’imbocco dell’A2 a Massagno. Da qui
sono proseguiti fino a Rivera per poi rientrare a Lugano e restituire
la macchina in Piazza della Riforma. Certo nell’interrogatorio di Polizia
ha dichiarato di non essere transitata in quel punto siccome non ha
scorto l’ospedale, tuttavia va precisato che dalla via Torricelli il
nosocomio non è immediatamente visibile essendo posto nella sua parte
superiore.
Per questi motivi ritenuto che l’accusata, indipendentemente dagli orari indicati sulla tabella è stata la prima utente del pomeriggio ad utilizzare la “Brabus” in questione e che ha riconosciuto di avere percorso (anche) la via Torricelli, preso atto che il primo viaggio è durato circa 1,45 ore e che è stato poi consumato un gelato è altamente probabile che alle 14:30 fosse in via Torricelli. Si tratta questo del quarto indizio a carico dell’accusata.
Del resto anche partendo dal presupposto (scartato) che l’infrazione fosse stata commessa da un’altra persona, sembrerebbe assai anomalo che anch’essa sia transitata su via Torricelli (come detto il percorso è stato scartato dall’accusata), vista la moltitudine di strade che la città di Lugano offre. Molto più verosimile è invece che su quella strada ci giungesse proprio lei, ritenuto che, circa due ore dopo dall’orario di partenza da lei indicato per il primo viaggio (12:30) era alla ricerca dell’autostrada e che, la segnaletica di colore verde posta in città convoglia i veicoli proprio in quella direzione.
Da qui il quinto indizio a carico dell’accusata, che ha per di più dichiarato di essere sempre stata al volante della “Brabus” targata ZH 4__________ e di non avere mai concesso la guida all’amico __________.
6. L’interrogatorio del testimone __________, proposto dall’accusata, non ha permesso di portarle benefici particolari. Quest’ultimo, sentito con delazione di giuramento (in quanto ha dichiarato di non essere più il suo fidanzato) è stato molto vago, ha precisato di non ricordare assolutamente il percorso effettuato con la Brabus siccome non conosce Lugano. Ha riferito di avere effettuato un primo lungo viaggio di circa 2 ore di avere fatto una pausa per mangiare un gelato, per poi riprendere la Brabus che ha guidato esclusivamente la ACCU 1, fatto salvo, forse, un posteggio. Ha confermato che i due volevano testare l’auto a 120 Km/h e che quindi si doveva imboccare l’autostrada, cosa che hanno fatto.
Per i motivi sopra esposti si deve forzatamente decidere per la colpevolezza dell’accusata. Ciò in ragione del fatto che gli orari indicati nella tabella, ancorché approssimativi, sono errati di soli 30 minuti e che chi ha usato l’auto prima di ACCU 1 l’ha fatto di mattino o molto tempo dopo di lei.
Visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiute nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 776/2006 del 27 febbraio 2006.
condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 770.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico diACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 550.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 70.-- testi_________________________________________
fr. 1270.-- totale