Incarto n.
10.2006.126

DA 1036/2006

Bellinzona

17 novembre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretari per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di    1.  diffamazione

                                    per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1 medesimo con copie inviate a più parti, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1, in particolare affermando e lasciando chiaramente intendere che quest’ultimo era “...re dei falsi invalidi…”,

                                    e tacciandolo di “fuco” e affibbiandogli l’epiteto di “demente”, inoltre affermando che “…piuttosto paga le imposte che devi ancora pagare al Comune di __________ e taci, fuco…”;

 

                                   2.  minaccia

                                    per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, incusso spavento e timore a CIVI 1 affermando “Non azzardarti a rivolgermi la parola perché la considererò una provocazione e reagirò di conseguenza”;

 

 

reati previsti                       dall’art. 173 cifra 1 e 180 CP;

 

fatti avvenuti                                                                 nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1036/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

1.       Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                    3.  La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 marzo 2006 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore publico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il patrocinatore di parte civile, il quale fa rilevare che l’accusato ammette i fatti imputati e che le lettere da lui scritte sono esageratamente offensive e non possono di certo essere inserite nel contesto della critica, trattandosi di veri e propri insulti. Lo stesso patrocinatore fa inoltre notare che nell’incarto congiunto CIVI 1, qui parte civile, ha ritirato l’opposizione, chiedendo di fare altrettanto ad ACCU 1, ma questi non l’ha fatto e si è resa così necessaria l’arringa odierna, motivo per il quale il patrocinatore chiede il riconoscimento di congrue ripetibili;

 

sentito                              da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria legittimità nel dire di CIVI 1 ciò che ha scritto;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione e minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

 

                                 3.     L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

 

5.Se devono essere riconosciute delle ripetibili alla parte civile?

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

rilevato                              che, indipendentemente dagli obiettivi ricercati dall’accusato (che non possono in questa sede – penale – essere valutati), gli epiteti da lui utilizzati e gli scritti inviati a terzi vanno oltre alla legittima facoltà di critica che la legge conferisce ai privati cittadini e alle autorità pubbliche;

 

                                        che il clima fra le parti, assai teso, impone di essere maggiormente severi nell’ammettere anche l’esistenza di una minaccia, nel senso che una frase che in altre circostanze potrebbe non incutere particolare timore o sgomento, nella fattispecie era sicuramente suscettibile di fare credere al destinatario dell’esistenza di un concreto pericolo;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 173, 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole diffamazione e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1036/2006 del 9 marzo 2006.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto.

                                    2.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

                                    3.   La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

                                    4.   Al pagamento di fr. 200.—a titolo di ripetibili.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                                                                                                                                          

                                        fr.                      400.00       totale