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Incarto
n. DA 1036/2006 |
Bellinzona 17 novembre 2006
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretari per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di 1. diffamazione
per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1 medesimo con copie inviate a più parti, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1, in particolare affermando e lasciando chiaramente intendere che quest’ultimo era “...re dei falsi invalidi…”,
e tacciandolo di “fuco” e affibbiandogli l’epiteto di “demente”, inoltre affermando che “…piuttosto paga le imposte che devi ancora pagare al Comune di __________ e taci, fuco…”;
2. minaccia
per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, incusso spavento e timore a CIVI 1 affermando “Non azzardarti a rivolgermi la parola perché la considererò una provocazione e reagirò di conseguenza”;
reati previsti dall’art. 173 cifra 1 e 180 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 1036/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 marzo 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore publico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale fa rilevare che l’accusato ammette i fatti imputati e che le lettere da lui scritte sono esageratamente offensive e non possono di certo essere inserite nel contesto della critica, trattandosi di veri e propri insulti. Lo stesso patrocinatore fa inoltre notare che nell’incarto congiunto CIVI 1, qui parte civile, ha ritirato l’opposizione, chiedendo di fare altrettanto ad ACCU 1, ma questi non l’ha fatto e si è resa così necessaria l’arringa odierna, motivo per il quale il patrocinatore chiede il riconoscimento di congrue ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria legittimità nel dire di CIVI 1 ciò che ha scritto;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione e minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?
5.Se devono essere riconosciute delle ripetibili alla parte civile?
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che, indipendentemente dagli obiettivi ricercati dall’accusato (che non possono in questa sede – penale – essere valutati), gli epiteti da lui utilizzati e gli scritti inviati a terzi vanno oltre alla legittima facoltà di critica che la legge conferisce ai privati cittadini e alle autorità pubbliche;
che il clima fra le parti, assai teso, impone di essere maggiormente severi nell’ammettere anche l’esistenza di una minaccia, nel senso che una frase che in altre circostanze potrebbe non incutere particolare timore o sgomento, nella fattispecie era sicuramente suscettibile di fare credere al destinatario dell’esistenza di un concreto pericolo;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole diffamazione e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1036/2006 del 9 marzo 2006.
condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.
4. Al pagamento di fr. 200.—a titolo di ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale