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LESA 1
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Incarto
n. DA 4805/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giorgio Bassetti |
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sedente con il segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
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ACCU 1 ,
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siccome
ritenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
fatti avvenuti il 21 ottobre 2005 a __________;
reato previsto dall' art. 90 cifra 2 LCS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA 4805/2005 di data 14 dicembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
Vista l'opposizione interposta in data 3/4 gennaio 2006 dall'accusato;
considerato che, secondo gli art. 208 e 210 CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro quindici giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ __________ il 14 dicembre 2005;
che, da una verifica postale, tale decisione è stata notificata al destinatario il 15 dicembre susseguente (cfr. verifica postale dell’invio raccomandato 98.00.650051.__________ agli atti);
che, nella fattispecie, il termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere il giorno seguente a quello della notifica, ossia il 16 dicembre 2005, e veniva a scadere il 30 dicembre 2005;
che l'opposizione interposta da ACCU 1, __________, datata 3 gennaio 2005 e intimata quello stesso giorno, risulta dunque tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
che, volendo anche interpretare lo scritto del prevenuto quale domanda di restituzione in intero per inosservanza del termine, il fatto che l’accusato avesse appena finito la scuola reclute e non riuscisse a fare niente (cfr. doc. 5), non giustifica ancora una simile richiesta (cfr. art. 21-22 CPP), dato che il signor ACCU 1 non spiega (né dimostra), quando avrebbe terminato la scuola reclute (prima o dopo il 15 dicembre 2005?) e/o perché l’esecuzione del servizio militare gli avrebbe impedito di formulare tempestivamente l’opposizione al decreto di accusa in parola; e ciò a maggior ragione ove si pensa che egli aveva ritirato la decisione del Magistrato inquirente già il 15 dicembre 2005;
in applicazione degli art. 208 segg. CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico dell'opponente.
4. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Distinta spese a carico di ACCU 1 __________:
fr. 30.00 tassa di giustizia
fr. 40.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 totale