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Incarto
n. DA 944/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.32 - max. 2.87 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 1,44 grammi per mille) e nel 2000 (alcolemia: 1,61 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto il motoveicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 28.9.2000 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 944/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'200.--. (milleduecento).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 marzo 2006;
indetto il dibattimento 21 novembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ammette i fatti e chiede che venga concessa la sospensione condizionale alla pena detentiva, di cui postula in ogni caso una riduzione. Egli specifica che dal febbraio 2006 lavora quale cameriere guadagnando mensilmente fr. 2'270.-- netti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine per aver condotto il motoveicolo __________ targato TI _______ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.32 - max. 2.87 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 1,44 grammi per mille) e nel 2000 (alcolemia: 1,61 grammi per mille) per analogo reato?
1.2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver condotto il motoveicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 28.9.2000 per un periodo indeterminato?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2. e 4., negativamente al quesito posto sub 3., come segue ai quesiti posti sub 2. e 5.;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 944/2006 del 13 marzo 2006;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione da espiare;
2. alla multa di fr. 1'000.— (mille);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80094),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1'000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-. testi
fr. 1'600.-- totale