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Incarto
n. DA 1327/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giorgio Bassetti |
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sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.08 grammi per mille);
fatti avvenuti sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1327/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 16 marzo 2007, al quale partecipavano l’accusato e il suo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula, in modifica della proposta del Procuratore pubblico, una diminuzione con contestuale conversione della pena detentiva di sessanta giorni in pena pecuniaria o lavori di pubblica utilità (comunque da sospendere) e una nuova commisurazione della multa, tenendo conto del comportamento del prevenuto in aula, il quale ha rievocato i fatti in modo completo e senza esitazioni, del fatto che egli si è arrestato spontaneamente a lato della strada, dimostrando intelligenza e prudenza malgrado le sue particolari condizioni, e della severa sanzione amministrativa di revoca della patente già inflitta all’imputato (carica di connotazione afflittiva). Infine, chiede di contenere al minimo possibile gli oneri processuali di questa sede;
sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale dichiara che la pena e il periodo di sospensione appaiono troppo severi e ne chiede una riduzione. Aggiunge altrimenti di essere disposto a svolgere lavori di pubblica utilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver condotto,
sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006,
l'autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.08 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
5. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver condotto,
sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006,
l'autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.08 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1. a un lavoro di pubblica utilità di 160 (centosessanta) ore;
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 300.00 (trecento);
2.1. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento), già comprensive delle spese giudiziarie del Ministero pubblico di fr. 500.00.
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale