Incarto n.
10.2006.171

DA 1327/2006

Bellinzona

16 marzo 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia:  1.08 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006;

 

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1327/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 aprile 2006 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento in data 16 marzo 2007, al quale partecipavano l’accusato e il suo patrocinatore;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula, in modifica della proposta del Procuratore pubblico, una diminuzione con contestuale conversione della pena detentiva di sessanta giorni in pena pecuniaria o lavori di pubblica utilità (comunque da sospendere) e una nuova commisurazione della multa, tenendo conto del comportamento del prevenuto in aula, il quale ha rievocato i fatti in modo completo e senza esitazioni, del fatto che egli si è arrestato spontaneamente a lato della strada, dimostrando intelligenza e prudenza malgrado le sue particolari condizioni, e della severa sanzione amministrativa di revoca della patente già inflitta all’imputato (carica di connotazione afflittiva). Infine, chiede di contenere al minimo possibile gli oneri processuali di questa sede;

 

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale dichiara che la pena e il periodo di sospensione appaiono troppo severi e ne chiede una riduzione. Aggiunge altrimenti di essere disposto a svolgere lavori di pubblica utilità;

 

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  È ACCU 1, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto,

                                        sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006,

                                        l'autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia:  1.08 grammi per mille)?

                                   

                                    2.  In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?

 

  3.   In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

 

                                    4.  In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

 

                                    5.  A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti,

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto,

                                        sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006,

                                        l'autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia:  1.08 grammi per mille);

 

 

condanna                         ACCU 1

 

 

                                        1.  a un lavoro di pubblica utilità di 160 (centosessanta) ore;

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                       

                                        2.  alla multa di fr. 300.00 (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento), già comprensive delle spese giudiziarie del Ministero pubblico di fr. 500.00.

 

 

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      900.00       totale