1. CIVI 1

2. CIVI 2

 

 

Incarto n.
10.2006.187

DA 962/2006

Bellinzona

16 maggio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con il segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

siccome

ritenuto colpevole di            vie di fatto, danneggiamento e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, e meglio come al decreto d’accusa no. DA 962/2006 di data  9 marzo 2006 del AINQ 1 ,

 

vista                                  l'opposizione interposta in data 12 aprile 2006 dall'accusato;

 

considerato                        che, secondo gli art. 208 e 210 CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro quindici giorni dall'intimazione;

 

                                         che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 9 marzo 2006;

 

                                         che tale decisione non è stata ritirata dall’accusato, sicché il Ministero pubblico gli ha trasmesso in data 23 marzo 2006 una copia per conoscenza del medesimo decreto (cfr. doc. 6);

 

                                         che, nella fattispecie, il termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere, considerato il termine di giacenza di sette giorni (cfr. DTF 127 I 31, 34 c. 3a/aa), il 18 marzo 2006 e veniva a scadere il 1. aprile 2006;

 

                                         che l'opposizione interposta da ACCU 1, __________, datata 12 aprile 2006, intimata il giorno stesso, risulta dunque tardiva;

 

                                         che, di conseguenza, l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

                                         che, dallo scritto di opposizione dell’imputato altresì non si evincono degli elementi che giustifichino la sua inosservanza del termine; in simili evenienze, il mancato ritiro della raccomandata va addossato esclusivamente al signor ACCU 1;

 

in applicazione                   degli art. 208 segg. CPP,

 

 

pronuncia:                1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                 2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                 3.     La tassa di giustizia di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico dell'opponente.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese a carico di ACCU 1, __________:

 

                     tassa di giustizia      fr.    30.00

                     spese                      fr.    40.00

                     totale                       fr.    70.00