Incarto n.
10.2006.190

DA 1385/2006

Bellinzona

21 giugno 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                        per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

 

                                        fatti avvenuti a __________

 

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1385/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2. Alla multa di fr. 200.- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione  decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006;

 

indetto                               il dibattimento 21 giugno 2007, al quale hanno preso parte l’accusato e la sua patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, avv. DI 1, __________, la quale precisa innanzitutto che l’imputato non intende opporsi al p.to 4 del dispositivo del decreto di accusa; quindi, pur non contestando sostanzialmente la commissione del reato ascritto, invoca l’applicazione del nuovo diritto, in particolare della pena pecuniaria, e, dopo aver sottolineato le circostanze favorevoli per il suo assistito, chiede che la pena possa beneficiare della sospensione condizionale, oltre a postulare la riduzione del numero di aliquote (rispetto ai 90 giorni di detenzione proposti dal Procuratore pubblico), il cui ammontare dovrebbe essere comunque contenuto alla luce della situazione finanziaria dell’accusato, tutt’altro che stabile e consolidata. Da ultimo, il difensore annuncia che un lavoro di pubblica utilità rischierebbe di nuocere al suo cliente, mettendo a repentaglio il regolare svolgimento dello stage e del futuro apprendistato quale frigorista, che egli intende seguire (grazie anche al sostegno dell’Assicurazione invalidità);

 

sentito                               per ultimo l'accusat per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale dichiara di essere consapevole di quello che ha commesso e di esserne dispiaciuto, aggiungendo di adoperarsi per iniziare una nuova vita lontana dai precedenti problemi, che intende dimenticare definitivamente;

 

posti                                 a giudizio, con l’adesione delle parti, i seguenti quesiti

 

                                 1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCS,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

 

3.     In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione  decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ il __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS)?

 

                                 5.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

 

                                 6.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCS; 12, 34 ss., 42 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti,

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

 

 

condanna                         ,

                                        1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr. 2000.00 (duemila), da pagare;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

 

                                        2.  alla multa di fr. 200.00 (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (fr. 750.00 in caso di motivazione scritta).

 

 

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione  decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ il __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________ __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova.

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 


Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     2000.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                     2550.00       totale