CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2006.208

DA 1436/2006

Bellinzona

19 ottobre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, a __________, zona __________, in data 31 dicembre 2005, strappando due videocamere e due fari alogeni nonché rompendo una lampada intenzionalmente danneggiato cose di CIVI 1;

 

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 aprile 2006 n. DA 1436/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La parte civile CIVI 1 è rinviato al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

 

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 25 aprile 2006 dall’accusato e dalla parte civile;

 

indetto                               il dibattimento 19 ottobre 2006, al quale hanno partecipato la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre l'accusato ed il difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 8 settembre 2006, non sono comparsi, ed il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

proceduto                          all’esame della parte civile;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede che venga risarcito il danno quantificato con la sua istanza, cui si rimanda per il dettaglio;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile?

                                        2.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________, zona __________, il 31 dicembre 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1436/2006 del 10 aprile 2006;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

 

                                        2.  al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 2’394.-- a titolo di risarcimento (art. 267 cpv. 2 CPP);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

 

 

rinvia                               la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

 

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                  400.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie 

                                        fr.                  800.00            totale