1. CIVI 1

2. CIVI 2

 

 

Incarto n.
10.2006.216

DA 1544/2006

Bellinzona

23 maggio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 __________

 

prevenuto colpevole di    1.   abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

                                        per avere, il __________, a __________ e a __________, per procacciare a sé un indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati,                    ottenuto il trasferimento di attivi a danno di un terzo, segnatamente,                                                  dopo essere entrato in possesso illecitamente della carta EC intestata a CIVI 1 presso Banca __________ aver utilizzato indebitamente la suddetta carta in quattro occasioni il giorno __________, digitando il codice NIP che gli era stato comunicato in precedenza dalla titolare, e meglio, alle ore 17:58:31 quale pagamento EC-direct presso __________ per l'importo di CHF 6.-,       alle ore 18:53:12 per un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________ di __________ di CHF 50.-, alle ore 22:08:57 un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________ __________ di __________ di CHF 500.-, alle ore 22:20:29 un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________ __________ di __________ di CHF 450.-, arrecando alla parte civile __________ un danno di CHF 1006.-;

 

                                   2.   furto d’uso

                                        per avere, il __________ tra le 18:30 e le 20:30, a __________, sottratto l'autovettura Suzuki __________ TI __________ intestata a __________ per farne uso, circolando con la vettura sino a __________, dove ha lasciato il veicolo posteggiato lungo via Cantonale;

 

                                   3.   circolazione nonostante la revoca

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub. 2, condotto l'autovettura Suzuki __________ TI __________ intestata a __________, malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata a tempo indeterminato;

 

                                   4.   danneggiamento

                                        per avere, il __________ verso le ore 19:30, presso il Solarium __________ in Via __________ a __________, staccato un contenitore di monete (apparecchio a prepagamento) da una parete del locale doccia, nell'intento di appropriarsi a scopo di indebito profitto delle monete che credeva vi fossero riposte, danneggiando intenzionalmente la parete, arrecando alla parte civile un danno di CHF 810.-, risarcito parzialmente dall'assicurazione per l'importo di CHF 310.-;

 

                                   5.   furto mancato

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 4, tentato di appropriarsi a scopo di indebito profitto delle monete che credeva fossero contenute nell'apparecchio a prepagamento infisso ad una parete del locale doccia del Solarium __________ di __________, non riuscendo nel suo intento giacché l'apparecchio era vuoto;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reati previsti                       dagli art. 139 cifra 1 CP in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 95 cifra 2 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1544/2006 di data 19 aprile 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'006.-- a titolo di risarcimento.

                                        4.  Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di risarcimento;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 aprile 2006 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 17 maggio 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di abuso di un impianto di elaborazione dei dati per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

3.   Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede il versamento di fr. 1'106.- a titolo di risarcimento;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 63, 147 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 1544/2006 del 19 aprile 2006.

 

 

condanna                         ACCU 1

                                        per i reati non in opposizione

 

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

dà atto                             che il dispositivo n. 4 per il quale non è stata fatta opposizione, ossia la condanna:

                                        “al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento”

                                        è definitivo.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      200.00       totale