CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2006.218

DA 1545/2006

Bellinzona

29 novembre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         conseguimento fraudolento di una prestazione,

                                        per aver fraudolentemente ottenuto una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, e meglio per aver fatto rifornimento di carburante presso la CIVI 1 di __________, per un importo totale di fr. 41.-- senza pagare il relativo importo, adducendo che non era in possesso di denaro né di altre garanzie e che sarebbe passato il giorno seguente a saldare la pendenza;

 

                                       fatti avvenuti a __________ il 16 ottobre 2005;

 

                                        reato previsto dall’art. 150 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 aprile 2006 n. DA 1545/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

                                        5.  Rinvia la parte civile CIVI 1 di __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).

                                        6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2006 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 29 novembre 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 giorni e di 3 mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 150 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        conseguimento fraudolento di una prestazione, art. 150 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 16 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1545/2006 del 24 aprile 2006;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

 

 

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

 

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                  200.00            multa

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  100.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  450.00            totale