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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 3047/2006 |
Bellinzona 9 novembre 20069 novembre 2006
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
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ACCU 1, difesa da: DI 1
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prevenuta colpevole di ripetuto furto,
per avere, a scopo di indebito profitto, a __________, nel periodo dal 7 ottobre al 21 novembre 2005, sempre in danno di CIVI 1, presentandosi per la vendita di tovaglie e centrini e quindi approfittando dell’anzianità della vittima, frugando nei cassetti dei mobili, ripetutamente sottratto somme di denaro per un importo totale imprecisato, quantificato dalla denunciante in fr. 9'930.--, ma che l’accusata ammette unicamente nella misura di fr. 60.--; art. 139 Cifra 1 CP;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3047/2006 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.;
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 agosto 2006;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006, al quale ha partecipato l’accusata, assistita dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale afferma di volersi opporre alla pena dell’espulsione e motiva questa richiesta argomentando sul fatto che ora l’accusata si è riappacificata col marito e che vive con quest’ultimo e le figlie in Germania. La pena detentiva proposta crea meno pregiudizio in quanto sospesa condizionalmente e l’accusata si dice certa di non commettere mai più reati, in ragione soprattutto del fatto che ha ritrovato armonia in famiglia;
viene sentita per ultima l'accusata che si dichiara molto dispiaciuta e pentita per quello che ha fatto, ammettendo solo il furto di fr. 60.-- e ritiene la pena principale severa, ma contesta soprattutto la pena accessoria dell’espulsione. Afferma inoltre di non avere commesso tutti i furti a lei imputati. Nel verbale di polizia aveva dichiarato che in talune date non si trovava in Svizzera; ha confermato questa circostanza in data odierna senza però essere in grado di dimostrarla tramite l’esibizione del passaporto che possedeva all’epoca dei fatti, in quanto quello da lei oggi posseduto è nuovo.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa in questione?
2.In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4.La pretesa civile deve essere rinviata al competente foro civile?
5.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di furto per i fatti compiuti nel periodo dal 7 ottobre al 21 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3047/2006 del 30 agosto 2006.
condanna ACCU 1,
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 300 .— (600.—in caso di motivazione scritta);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
dichiara la sentenza è definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale