CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2006.262

DA 4103/2005

Bellinzona

19 giugno 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            vie di fatto e di violazione di domicilio;

 

fatti avvenuti                       il 29 settembre 2005 a __________;

 

reati previsti                        dagli art. 126 cpv. 1 e 186 CP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 4103/2005 di data 7 novembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                       1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
2.  Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è

                                            rinviata al competente foro civile.
3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

                                            fr. 50.--.                         

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 23 maggio 2006 dall'accusato;

                                       

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Ligornetto il 7 novembre 2005;

 

                                       che tale atto è stato regolarmente notificato ed è cresciuto in giudicato, come da attestazione del 12 dicembre 2005 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (cfr. decreto di accusa agli atti);

 

                                      

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1 unicamente in data 23 maggio 2006 (cfr. data indicata sull’opposizione) risulta pertanto tardiva;

 

                                       che nulla muta al riguardo la giustificazione per la reazione tardiva addotta dall’accusato, il quale del resto riconosce ed ammette in entrata la tardività del suo scritto (cfr. opposizione 23 maggio 2006);

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.