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CIVI 1
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Incarto
n. DA 1901/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1, difeso da: Avv. DI 1, __________,
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prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia __________ (__________), e per essa all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, i contributi alimentari stabiliti con il decreto supercautelare 18.01.2001 dal Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi Frs. 32'500.-, per il periodo 01.01.2001-31.3.2005;
fatti avvenuti ad __________ e a __________, nel periodo 01.01.2001-31.3.2005;
reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1901/2006 di data 23 maggio 2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1901/2006 del 23 maggio 2006.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona, Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 250.00 totale