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1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3
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Incarto
n. DA 1953/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1, __________)
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prevenuto colpevole di 1. ripetuta circolazione senza assicurazione RC,
per aver ripetutamente condotto l'autovettura __________ targata __________ sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a Lugano il 5.04.2006 ed in altre imprecisate date e località;
reato previsto dall’art. 96 cifra 1 e 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando con la vettura suddetta, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall'antistante motoveicolo __________ targato TI __________ condotto da LESA 2, urtandolo così da tergo spingendolo poi contro l’autovettura __________ targata TI __________ condotto da LESA 1, veicoli regolarmente fermi in colonna;
fatti avvenuti a Lugano il 5.04.2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno 2006 n. 1953/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 giugno 2006;
indetto il dibattimento in data 3 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal proprio difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ammette il reato di cui al punto 1 del decreto d’accusa, contestando tuttavia il reato di cui al punto 2 e chiedendo per quest’ultimo il proscioglimento del proprio assistito ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 ripetuta circolazione senza assicurazione RC?
1.2 infrazione alle norme della circolazione?
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
ritenuto che il reato di ripetuta circolazione senza l’assicurazione RC non è contestato e che, per quanto attiene all’ulteriore infrazione in concorso, riferita all’art. 90 cifra 1 LCS, la stessa è da ritenersi commessa, dovendosi esigere dall’automobilisti di essere in ogni momento in grado di arrestare il proprio veicolo;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta circolazione senza assicurazione RC, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr, infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1953/2006 del 6 giugno 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 720.-- (settecentoventi);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
1.2. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. alla multa di fr. 700.-- (settecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione scritta).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale