Incarto n.
10.2006.27

 

DA 4120/2005

Bellinzona

14 settembre 2006

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1,

(difesa da: avv. DI 1,)

 

 

                                   

prevenuta colpevole di         complicità in truffa, ripetuta,

                                        per avere, a __________ e a __________, nel periodo compreso tra il maggio 1995 e il 1° dicembre1998, nella sua qualità di infermiera presso le Cliniche psichiatriche __________ di __________ dapprima e __________ in __________ poi, entrambe facenti capo al dott. __________ (proprietario delle strutture mediche), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e le strutture a lui facenti capo, nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere - come da lei stessa ammesso - in almeno 220 (duecentoventi) occasioni, personalmente annotato nei “fogli di decorso” - contrariamente alla verità - la presenza di pazienti presso le Cliniche psichiatriche ____________________dapprima e __________ poi, mediante iscrizioni generiche del tipo il paziente “Ha dormito”, è “tranquillo”, “Ndp”, “Va bene”, ecc., tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare, così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha lavorato presso le citate Cliniche, tali strutture hanno emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai seguenti pazienti fittizi, trattati anche da ACCU 1: __________ (degenze D837); __________ (degenze D730, 826, 860 e 880); __________ (degenza 894); __________ (D813), __________ (degenza D1902) e meglio come già accertato dalla Corte d’assise criminali che ha processato __________;

 

fatti avvenuti                       nelle sopraindicate circostanze di luogo e di tempo;

 

reato previsto                     dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. 4120/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, Bellinzona, che propone la condanna:

                                    1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 gennaio 2006;

 

indetto                               il dibattimento 14 settembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore; 

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico e i documenti prodotti, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentito il teste __________;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede in estrema sintesi il proscioglimetno della sua assistita;

 

sentita                               da ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                          

                                 1.     ACCU 1, dopo aver terminato la scuola per infermieri psichiatrici nel 1991, ha lavorato per un anno alla clinica psichiatrica cantonale e successivamente all’ospedale italiano di Lugano per alcuni mesi; nel corso del 1992 è stata assunta alla clinica __________ di __________, che all’epoca era una una struttura sanitaria destinata a pazienti psicosomatici e a convalescenze riabilitative.

                                        L’imputata ha lavorato ininterrottamente presso quest’ultimo nosocomio fino al 1996, allorquando ha chiesto, per intraprendere una nuova sfida a livello professionale e per questioni di opportunità dal momento che sarebbe stata più vicina al suo domicilio, il trasferimento alla clinica __________ di __________, casa di cura in cui ha svolto la sua attività di infermiera psichiatrica fino alla fine del 1999.

 

 

                               2a.     Le ultime due cliniche menzionate presso le quali è stata assunta ACCU 1 hanno avuto a che fare con il dottor __________; infatti questi “nel 1982 aprì la clinica psichiatrica __________ di__________ [...]. __________ - autorizzata ad operare con pazienti autosufficienti e neurovegetativi con 20 posti letto - non è mai stata convenzionata con gli assicuratori malattia.

Interrogato sul suo ruolo nel citato nosocomio,__________ ha dichiarato in aula di avere assunto, nel 1993, la funzione di direttore sanitario e primario, funzione sino a quel momento ricoperta dal dott. __________ [...].

                                        Sempre nel 1995,__________ aprì un’altra clinica, questa destinata solo in parte a pazienti psichiatrici: la clinica __________ a __________.

Questa clinica ottenne, il 30.8.1995, l'autorizzazione ad esercitare per pazienti autosufficienti con disturbi psicosomatici, insufficienze cardiache, infezioni delle vie respiratorie di gravità media, affezioni dell'apparato locomotorio da trattare con fisioterapia e fanghi antireumatici.

__________, convenzionata con le casse malati, contava 30 posti letto. Chiamato in aula a chiarire il suo ruolo in seno all'ospedale,__________ ha detto di avere avuto, nei primi anni di attività, un mero ruolo di consulente, in particolare riguardo il trattamento dei malati psichiatrici ritenuto che, nei primi mesi, non c’era in clinica nessun specialista in psichiatria. All’inizio dell’attività di __________, fu, infatti, il dott. __________, specialista FMH in medicina interna, ad assumere il ruolo di direttore sanitario e primario e, soltanto dopo alcuni mesi, fu attivo in clinica lo psichiatra dott. __________ (e, per un brevissimo periodo, la dott.ssa __________).

Quando poi, a partire dal 1.2.1997, primario di __________ divenne la dott.ssa __________ - cui, alcuni mesi più tardi, si aggiunse, in qualità di co-primario, la dott.ssa __________ - il dott. __________ non ebbe nemmeno più quel ruolo. Le due dottoresse gestirono la clinica in modo del tutto autonomo, senza più sollecitare la consulenza dell'imputato” (cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagine 42 e 43).

 

__________ è stato - fino al 2000 - azionista unico delle società proprietarie delle strutture in questione, a cui va aggiunta anche la clinica__________ di __________, di cui è diventato, a far stato dal settembre del 1997, de facto e de iure responsabile in tutto e per tutto della gestione sanitaria (cfr. ibidem).

 

 

                               2b.     Il 1° dicembre 1998 ha preso avvio l’inchiesta denominata “clean” con un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine, la partecipazione di quattro magistrati, il sequestro di una copiosa documentazione e gli interrogatori di tutti i dipendenti delle cliniche __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, tutte appartenenti e gestite dal dott. __________, nonché dell’atelier di quest’ultimo.

                                       

 

                               2c.     Dopo una lunga e laboriosa inchiesta __________, in carcere preventivo dal 1° dicembre 1998 al 24 dicembre 1999, è stato processato e condannato - al termine di un mese e mezzo di dibattimenti durante i quali é stata rifatta tutta l’istruttoria (cfr. verbale del dibattimento) - per truffa, parzialmente aggravata per mestiere e ripetuta falsità in documenti.

 

                                        In particolare il dott. __________ è stato tra l’altro riconosciuto colpevole di:

                                       1.1. truffa, parzialmente aggravata per mestiere,
commessa con astuzia e a scopo di indebito profitto proprio e di terzi,
per avere,

 

                                        1.1.1. nell'ambito dell'attività svolta nelle cliniche a lui facenti capo,

                                       nel periodo dal 1990 al 30 novembre 1998,

a __________,__________, __________ di __________, __________, __________, __________ ed in altre località ticinesi, disposto della fatturazione, in relazione a 300 degenze,

per un totale di 8566 giornate di degenza fittizia, inducendo così le Casse malati e gli istituti d'assicurazioni ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio consistenti nel pagamento alle cliniche di importi in realtà non dovuti di complessivi fr. 4'182'938.--;

 

                                        1.1.2 .nell'ambito dell'attività ambulatoriale svolta presso il suo studio medico

                                       nel periodo dal 1994 al 30 novembre 1998, a __________,
disposto l'allestimento di fatture per prestazioni non fornite, aumentando il tempo effettivamente dedicato ai pazienti e incassando indebitamente un totale di fr. 330'000.--;

 

                                        1.2. ripetuta falsità in documenti

                                       commessa, a scopo di indebito profitto,

 

                                        1.2.1. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.1 in relazione all'emissione delle fatture delle cliniche;

 

                                        1.2.2. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.2 in relazione all'emissione delle fatture dello studio medico;

                                            e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

 

                                        (cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, estratto delle pagine 170 e 171).

                                       

                                        Per contro l’accusato è stato prosciolto dall’accusa di ripetuta falsità in documenti per avere “nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.1.,

                                           in un numero imprecisato di occasioni,

                                           in correità o con la complicità del personale sanitario,

attestato e fatto attestare nei fogli di decorso e nelle cartelle termografiche di almeno 1'000 pazienti degenti presso le cliniche di cui sub. 1, fatti e circostanze inveritieri, mediante annotazioni infermieristiche non rispecchianti la realtà, in particolare per quanto riguarda parametri di polso, pressione, temperatura o formule generiche tali da comprovare, contrariamente al vero, la regolare degenza dei pazienti” (cfr. ibidem, pagine 10 e 171).

                                      

                                       

                               2d.     A seguito della sentenza di cui al precedente considerando, ormai cresciuta in giudicato, l’inchiesta “clean”, che per i suoi risvolti giudiziari tanto clamore ha suscitato nell’opinione pubblica, è proseguita proprio sulla scorta degli accertamenti avvenuti nel corso del processo contro __________ ed ha toccato tutte le persone che all’epoca dei fatti avevano direttamente o indirettamente collaborato con lui; di conseguenza al vaglio della magistratura inquirente - onde poter verificare se vi fossero stati dei correi o dei complici nella vicenda - sono passati, tra gli altri, i medici, i medici assistenti, le segretarie, gli assistenti di cura e gli infermieri, tra i quali appunto ACCU 1

 

                                   

                                 3.     Con decreto di accusa del 7 novembre 2005 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di complicità ripetuta in truffa per avere, nel periodo compreso tra il maggio 1995 e il 1° dicembre 1998, nella sua qualità di infermiera presso le cliniche psichiatriche __________ di __________ dapprima e __________ in __________ poi, entrambe facenti capo al dott. __________ (proprietario e primario delle strutture mediche), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e le strutture a lui facenti capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie.

 

                                        In particolare la pubblica accusa rimprovera all’imputata di avere, in almeno 220 occasioni, personalmente eseguito annotazioni nei fogli di decorso tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha lavorato presso le citate cliniche, tali strutture hanno emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai pazienti __________ (degenze D 837); __________ (degenze D 730, 826, 860 e 880); __________ (degenza D 894); __________ (degenza D 813), __________ (degenza D 1902) e meglio come già accertato dalla Corte d’assise criminali che ha processato __________.

 

                                      

                              4a.     Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

 

Il reato di truffa presuppone, quindi, oggettivamente che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno possa essere considerato astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore e che tale errore abbia determinato la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente del patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (cfr. DTF 119 IV 210; 118 IV 35).

 

Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile, o, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che, a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare, il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422; 122 IV 246 e riferimenti).

                                        Non vi è inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte facilmente controllabili e avvertibili da parte della vittima.

Sono considerate particolari macchinazioni l’uso di documenti che, da soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente, sono atti ad ingannare la vittima o a confortarla nel suo errore. Ciò si verifica, in modo particolare, con l’utilizzo di titoli o giustificativi ottenuti illecitamente o contraffatti.

 

Anche in questo contesto il comportamento della vittima va esaminato. Non va, ad esempio, ammessa l’astuzia quando l’agente fa uso di documenti grossolanamente falsificati e, quindi, facilmente riconoscibili come tali dalla persona ingannata (CASSANI in: Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 162).

Una concolpa della vittima può, quindi, escludere l’astuzia, a meno che colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (STF 6S.269/2001; DTF 126 IV 165; 120 IV 186; ROTH in: SJ 120 157-9).

 

Per determinare se l’agente abbia agito in modo astuto e se la persona ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure di prudenza, non è sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di esperienza avrebbe reagito all’inganno. Occorre, invece, prendere in considerazione la particolare situazione della persona ingannata e come tale conosciuta ed, eventualmente, sfruttata dall’autore (ad esempio, una debolezza d’animo, l’inesperienza, la senilità così come uno stato di dipendenza, d’inferiorità, di sconforto). Lo sfruttamento di una tale situazione costituisce, precisamente, uno degli elementi dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120 IV 186).

 

L’errore in cui cade o viene mantenuta la vittima deve averla determinata a compiere atti dannosi per i suoi interessi o per quelli di una terza persona. Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra l’errore della vittima e l’atto di disposizione (DTF 126 IV 113): cioè, l’errore è la ragione per cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210).

 

Non è necessario che l’autore risulti effettivamente arricchito: ai fini dell’art. 146 cpv. 1 CP basta l’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Non occorre, perciò, che un vantaggio economico intervenga realmente (CORBOZ in: Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno è necessario che l’autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente (CORBOZ in: op cit, n. 42 ad art. 148 CP; CCRP 6.5.2003 in re B e R).

 

 

                               4b.     Per l’art. 25 CP può essere attenuata la pena, ai sensi dell’art. 65 CP, di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commetere un crimine o un delitto.

 

                                        Comporta complicità qualsiasi aiuto ad un'infrazione decisa e commessa da un altro, che sia in qualche modo causale per la realizzazione del reato.

 

 

                               5a.     Il punto di partenza per l’esame dei reati rimproverati in questa sede agli accusati è costituito dalla truffa messa a segno da __________ e accertata definitivamente dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 13 maggio 2005, alla quale per evidenti ragioni si rinvia in extenso onde evitare inutili ripetizioni (cfr. act 7).

 

                                        __________, vero e proprio deus ex machina di tutta la vicenda, ha commesso un reato per il quale è stato condannato dopo una minuziosa e circostanziata ricostruzione dei fatti da parte della Corte (cfr. supra, consid. 2c).

                                        La Corte ha altresì statuito che “è chiaro che il dott. __________ ha fatto quel che ha fatto con l’ausilio di terze persone”, affrettandosi a precisare che “sulla loro colpevolezza e sui diversi ruoli avuti da questi ultimi, la Corte non si è pronunciata in assenza dei necessari elementi di giudizio” (cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 161 in fine).

 

                                        Alla luce di queste considerazioni e sulla scorta di quanto già espresso in precedenza (cfr. supra, consid. 2d) ai fini dell’odierno giudizio è utile  riprendere esplicitamente alcuni ulteriori accertamenti effettuati dalla Corte delle assise criminali, in particolare quello relativo alla procedura messa in atto per allestire le fatture da trasmettere, direttamente o indirettamente, alle Casse malati per il relativo pagamento che - come già esposto (cfr. supra, consid. 4a) - costituisce dal profilo giuridico una conditio sine qua non per la costituzione oggettiva del reato in questione.

 

 

                               5b.     Al riguardo, dalla sentenza __________ si evince che il cardex, ossia la cartella sospesa concernente il singolo paziente nella quale venivano registrati i dati anagrafici, i parametri clinici e le degenze, fungeva anche da base per la fatturazione.

 

                                        In proposito si vedano in particolare le inequivocabili dichiarazioni di __________, attiva nell’amministrazione presso la clinica __________ (cfr. act 7, pagina 88), nonché quelle di altre segretarie amministrative operanti nelle cliniche __________ (cfr. ad esempio ibidem, testimonianza di __________, pagina 87), nelle quali il sistema era simile, non foss’altro per il fatto che erano gestite dal medesimo medico, il quale aveva altresì in tal modo la possibilità di spostare il personale - come si è verificato con il capo infermiere __________, trasferito alla clinica __________ per sostituire __________ - tra le diverse strutture sanitarie quando lo riteneva opportuno (cfr. il classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005, pagina 2).

 

                                       Le considerazioni espresse trovano sostanziali conferme pure nell’audizione testimoniale avvenuta nel corso del presente procedimento: infatti __________ ha illustrato e descritto il sistema in vigore, giungendo alla conclusione che i cardex, una volta dimesso il paziente, venivano chiusi, servivano al medico per fare i certificati di uscita e andavano a finire in amministrazione (verbale del dibattimento del 14 settembre 2006). Agli atti figura pure una implicita conferma dello stesso __________, responsabile degli infermieri alla clinica __________, secondo cui “evidentemente queste registrazioni fasulle nei fogli di decorso ecc..., bisognava farle, per eventualmente dimostrare alla cassa malati che il paziente era degente in clinica, mentre in realtà ciò non corrispondeva al vero  (cfr. classificatore n° 2, verbale di interrogatorio di __________ del 16 dicembre 2004 davanti al Procuratore pubblico, pagina 6 in fine, sottolineature nostre).

 

                                       Che la Corte delle assise criminali si sia basata su questo principio lo dimostra eloquentemente anche il fatto che il certosino lavoro di analisi effettuato in aula per le singole degenze é stato reso possibile grazie alle annotazioni delle degenze nei cardex.

                                      

                                         Infine un’ulteriore prova che il cardex fosse un elemento essenziale nel castello di menzogne costruito da __________ si evince dalla documentazione agli atti, da cui è emerso che egli (direttamente o tramite terze persone) pretendeva dagli infermieri, anche per pazienti non degenti, la compilazione del foglio di decorso e la sua completazione allorquando venivano riscontrati spazi vuoti (cfr. ad esempio il classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 1° dicembre 1998, pagina 1 in fondo e verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005, pagina 10 in alto).

 

 

                               5c.     Come risulta dalla copiosa documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale i cardex venivano allestiti dagli infermieri e quindi - circostanza del resto non contestata - anche da ACCU 1.

                                   

                                        Il cardex è uno strumento di lavoro composto da diversi fogli distinti; oltre ai dati anagrafici del paziente era formato dal foglio dell’anamnesi infermieristica, dal foglio delle prescrizioni mediche, dal foglio di decorso e infine dal foglio termometrico (cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 80).

                                                                                                                            

                                        Vero, circostanza che del resto questo giudice mai ha messo in dubbio, che si tratta di un documento interno, tanto che la sua falsificazione non costituisce, per il codice penale, il reato di falsità in documenti; per questa ragione a ACCU 1 non è stato esplicitamente imputato l’art. 251 del CP nel decreto di accusa a suo carico (cfr. act 19, pagina 2).

                                        Infatti, a ben vedere tutti i decreti di accusa agli atti, la falsità in documenti è stata imputata unicamente a chi ha allestito o fatto allestire le fatture, le quali assurgono, nell’evenienza concreta, alla qualità di documento per il codice penale. Di conseguenza il personale amministrativo, a differenza di quello infermieristico, è stato ritenuto, al pari ovviamente di __________, colpevole per questo reato dal Procuratore pubblico (cfr. i decreti di accusa agli atti prodotti nella fase predibattimentale).

 

                                        Se da un lato l’allestimento di fogli di decorso inveritieri non costituisce di per sé il reato di cui sopra, d’altro canto ciò non significa che non possa esser stato di ausilio per il perfezionamento della truffa; ed in effetti era in concreto il primo (o l’ultimo, a dipendenza dei punti di vista) elemento per la costruzione dell’inganno astuto, già accertato in modo definitivo dalla Corte delle assise criminali, alla cui sentenza si rinvia (cfr. act 7). A tal proposito __________, infermiera che ha lavorato alla clinica__________ con ACCU 1, ha affermato - davanti al magistrato inquirente e assistita dal suo difensore - in modo molto significativo “che noi evidentemente eravamo l’ultimo anello della catena, nel senso che eravamo noi che dovevamo allestire i fogli di decorso per far figurare degente un paziente che in realtà non era in clinica” (cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio del 2 settembre 2005 davanti al procuratore pubblico, pagina 6, sottolineatura nostra).

 

                                       Vi è dunque un legame inscindibile tra il cardex e le fatture per il fatto che è per il tramite del primo che si potevano allestire le seconde; non per nulla la ricostruzione da parte di __________ delle degenze fittizie è avvenuta sulla base proprio dei cardex e in particolare dei fogli di decorso.

 

 

                               5d.     Per la difesa di ACCU 1 le annotazioni effettuate dagli infermieri sui cardex non costituiscono in ogni caso dal profilo oggettivo il reato di truffa in quanto nell’evenienza concreta l’accusata, al pari degli altri colleghi, non ha tratto nessun vantaggio economico; tuttavia si rileva che tale requisito non è richiesto per l’adempimento del reato neppure per l’autore principale (cfr. supra, consid. 4a).

                                       

                                                                                                                             

                               6a.     Ciò posto, alla luce delle spiegazioni di carattere generale di cui ai precedenti considerandi, occorre ancora accertare in concreto se le azioni commesse da ACCU 1, con particolare riferimento alla verifica del nesso causale fra le iscrizioni rimproveratele e i versamenti effettuati (per il tramite dei pazienti) dalle Casse malati, adempiono dal profilo oggettivo il reato di truffa.

 

                                        In proposito si osserva che non è sufficiente, proprio per le ragioni espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 4a), imputare all’accusata un certo numero di annotazioni - in casu almeno 220 (cfr. act 19, pagina 1) - senza verificare puntualmente se sono state effettuate per pazienti fittizi, se per tali pazienti sono state allestite le relative fatture e infine se sulla scorta di siffatte fatture è avvenuto il pagamento ad opera dei pazienti, rispettivamente degli assicuratori malattia.

                                        In altre parole la truffa, rispettivamente la complicità, deve essere accertata per ogni singola degenza che, di conseguenza, in mancanza di altri riscontri agli atti, deve risultare esplicitamente dal decreto di accusa: non basta infatti rimproverare a ACCU 1 un certo numero di atti (in concreto annotazioni) e per l’indebito profitto riferirsi in modo generico ai versamenti effettuati per prestazioni non dovute da parte delle Casse malati, in quanto tali pagamenti sono certamente riconducibili anche ad altre iscrizioni non imputabili all’interessata.

 

 

                               6b.     Pacifico che l’imputata nell’evenienza concreta ha effettuato annotazioni fittizie nell’ambito della sua attività lavorativa quale infermiera nelle cliniche __________ di __________ e__________ di __________.

 

                                        L’accusata, dopo diverse reticenze e dopo aver definito “generiche e neutre” le annotazioni “ndp”, “va bene”, ecc. perché a suo dire in sostanza non significherebbero nulla (cfr. act  9, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 30 agosto 2005, pagina 5), ha comunque ammesso di aver eseguito iscrizioni fittizie; davanti al magistrato inquirente, a fronte delle contestazioni puntuali per ogni signola degenza a __________, ha affermato che “le annotazioni e firme in fogli di decorso da me personalmente eseguite per pazienti fittizi siano superiori a quelle finora constatate (184), vale a dire nell’ordine di circa 220. Ammetto quindi nella sostanza di aver eseguito in almento 220 occasioni annotazioni fittizie nei fogli di decorso di pazienti non presenti in clinica” (cfr. ibidem, pagina 12).

                                        Per quanto attiene alla clinica __________ l’imputata non ha contestato di aver eseguito alcune iscrizioni fittizie (cfr. ibidem, pagina 18 in fine), circostanza che non fa che ribadire quanto da lei stessa già ammesso in occasione del primo interrogatorio (cfr. act. 1, verbale di interrogatorio del 15 dicembre 1998).

 

                                       

                               6c.     In relazione alla degenza D 837, riguardante la paziente __________ la Corte delle assise criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata completamente fittizia in quanto ha permesso al marito della finta degente di ricevere dalla Cassa malati la parte non coperta della sua degenza (cfr. act 11, scheda dibattimentale della paziente __________ e classificatore n° 4 con gli atti istruttori dei coindagati, verbali di interrogatorio di __________

                                        Di conseguenza, ritenuto che vi sono 24 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, le stesse sono da considerare fittizie (cfr. allegato ad act 9, foglio di decorso della paziente __________

                                        Al riguardo si rileva come tali annotazioni dell’accusata erano standardizzate e tipiche - ai sensi di quanto è emerso da tutta la documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale - per pazienti che in realtà non si trovavano (in ogni caso in quel momento) degenti in clinica; infatti quasi tutte riportano le sigle “Ha dormito”, “Va bene” e “Ndp”, che significa nulla di particolare.

 

                                        Interessante infine, a ulteriore riprova che la degenza è stata fittizia, la costatazione che, tutte le annotazioni del personale infermieristico - quindi non solo quelle appartenenti all’accusata - che figurano sul foglio di decorso sono stringatissime, per nulla dettagliate o particolari e in ogni caso standardizzate. (cfr. allegato ad act 9, foglio di decorso della paziente __________

 

                                        Ciò posto, ritenuto oltretutto che l’accusata non ha contestato le annotazioni fittizie qui in esame, dalla documentazione agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa, una fattura irregolare (71 giorni di degenza fittizia pari a un importo di fr. 39'760.-) e che la stessa, come ammesso dallo stesso __________ e come accertato dalla Corte delle assise criminali, è stata pagata dalle casse malati, che hanno rimborsato la fattura intestata alla finta paziente perché la clinica __________ non era convenzionata con gli assicuratori malattia (cfr. act 11, scheda dibattimentale e fattura della paziente __________ e act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 156).

 

 

                               6d.     Quo alle degenze D 730, D 826, D 860 e D 880, riguardanti la paziente __________ la Corte delle assise criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che le stesse sono state completamente fittizie  (cfr. act  14, 15, 16 e 17, schede dibattimentali della paziente __________).

 

                                        Dagli atti si evincono 98 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, che sono di conseguenza da considerare fittizie (cfr. allegati ad act 9, fogli di decorso della paziente __________).

 

                                        In merito al contenuto delle annotazioni fittizie si rimanda alle altre considerazioni espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 6c).

 

                                        Ciò posto dalla documentazione agli atti si evince che per la paziente in questione sono state emesse fatture irregolari e che le stesse sono state pagate, come ammesso anche da __________ e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 14, 15, 16 e 17, schede dibattimentali e fatture della paziente __________ e act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 156).

 

 

                               6e.     Riguardo alla degenza D 894, riguardante il paziente __________, la Corte delle assise criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata completamente fittizia (cfr. act 12, scheda dibattimentale del paziente __________).

 

                                        Dagli atti si evincono 25 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, che di conseguenza sono da considerare fittizie (cfr. allegato ad act 9, foglio di decorso del paziente __________).

 

                                        In merito al contenuto delle annotazioni fittizie si rimanda di nuovo alle altre considerazioni già esposte (cfr. supra, consid. 6c).

 

                                        Ciò posto dalla documentazione agli atti si evince che per il paziente in questione è stata emessa una fattura irregolare (49 giorni di degenza fittizia pari a un importo di fr. 27'440.-) e che la stessa, come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato dalla Corte delle assise criminali, è stata pagata dalle casse malati, che hanno rimborsato la fattura intestata al finto paziente perché la clinica __________ non era convenzionata con gli assicuratori malattia (cfr. act 12, scheda dibattimentale e fattura del paziente __________ e act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 158).

 

 

                                6f.     In merito alla degenza D 813, riguardante la paziente __________, la Corte delle assise criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata completamente fittizia (cfr. act 13, scheda dibattimentale della paziente __________)

                                        Di conseguenza, ritenuto che vi sono 37 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, le stesse sono da considerarsi fittizie (cfr. allegato ad act  9, foglio di decorso della paziente __________).

 

                                        Per il resto, dal momento che la difesa non le ha eccepite, valgono le medesime considerazioni già espresse in precedenza, alle quali si rinvia (supra, consid. 6c).

 

                                         Ciò posto dalla documentazione agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa, a seguito di degenza completamente fittizia, una fattura irregolare e che la stessa è stata pagata, come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 13, scheda dibattimentale e fattura della paziente __________ e act 7, sentenza della corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 156).

 

 

                               6g.     Oltre a questi casi testé evocati, nel decreto di accusa a suo carico viene imputata a ACCU 1 un’ulteriore degenza in parte fittizia (D 1902 - __________); si tratta di un caso verificatosi allorquando l’accusata lavorava ancora nella clinica __________ di __________.

                                        In proposito si rileva di transenna che le iscrizioni fittizie in questione riguardano, circostanza questa significativa per rapporto agli atti illeciti commessi, la medesima paziente di cui al considerando precedente.

                                        L’imputata ha ammesso di aver eseguito un’unica iscrizione in quanto, a precisa domanda del Procuratore pubblico atta a sapere di chi fossero le firme e le annotazioni sul foglio di decorso in oggetto, ha riconosciuto come sua “l’annotazione di data 2.12.1996 ore 23.00 che attesta l’entrata in clinica della paziente con la propria macchina. Si tratta di un’annotazione vera che ho eseguito io, anche se non l’ho firmata. Non era consuetudine firmare documenti in clinica __________ in quel periodo. Mi sembra che le disposizioni per firmare il foglio di decorso in clinica __________ sia giunta solo in seguito. Si trattava di disposizioni impartite dal DOS. Alcuni di noi avevano però già iniziato a firmare i fogli di decorso prima dell’entrata in vigore di questa disposizione” cfr. act 9, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 30 agosto 2005, pagina 19).

                                        Anche la difesa ha affermato che l’iscrizione in questione corrispondeva alla realtà e che di conseguenza per la Clinica __________ non vi sono annotazioni fittizie da ascrivere all’imputata; tale tesi è tuttavia da seguire solo parzialmente.

                                        L’iscrizione è vera in quanto è precisa, particolareggiata e non standardizzata come quelle tipicamente fittizie di cui ai precedenti considerandi: questa circostanza è corroborata dal fatto che la degenza è stata considerata fittizia unicamente dal 18 dicembre 1996 (cfr. scheda dibattimentale per la degenza D 1902 prodotta dal procuratore pubblico il 13 settembre 2006 e acquisita agli atti).

                                        Tuttavia, a ben guardare il foglio di decorso, questo giudice ha notato perlomento altre due annotazioni che con certezza sono da imputare a ACCU 1; sebbene le stesse non siano (per il motivo esposto sopra) firmate la calligrafia è indiscutibilmente identica a quella delle altre annotazioni riferite alle degenze fittizie che l’accusata ha riconosciute come sue (cfr. allegati ad act 9, fogli di decorso).

                                        Una di queste, datata 20 dicembre 1996, riporta la dicitura “Ha dormito” che, come si è visto (cfr. supra, consid. 6c), è tipicamente fasulla: orbene, dal momento che la Corte delle assise criminali ha accertato - sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________ - che la degenza è stata fittizia dal 18 dicembre 1996 al 24 dicembre 1996, l’iscrizione è inveritiera (cfr. scheda dibattimentale per la degenza D 1902 prodotta dal procuratore pubblico il 13 settembre 2006 e acquisita agli atti).

                                                                                  

                                        Ciò posto dalla documentazione agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa una fattura irregolare (6 giorni di degenza fittizia pari a un importo di fr. 3'240.-) e che la stessa è stata pagata direttamente dalla cassa malati, come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. ibidem e act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).

 

                                        Indipendentemente da tutte le argomentazioni esposte si rileva altresì che quest’ultima annotazione non modifica in alcun modo la posizione dell’accusata (cfr. supra, consid. 6b). Infatti ai fini del giudizio il loro numero, se contraddistinto da una differenza minima fra le annotazioni rimproverate nel decreto di accusa e quelle accertate effettivamente, è irrilevante, anche per quel che concerne la commisurazione della pena.

 

 

                              6h.     La difesa ritiene che ACCU 1, non avendo personalmente commesso un falso documentale (cfr. supra, consid. 5c), non può di per sé essersi resa colpevole di truffa con particolare riferimento all’inganno astuto; la censura cade tuttavia nel vuoto poiché tale elemento costitutivo dell’illecito non presuppone l’allestimento di un documento falso ai sensi dell’art. 251 CP, ritenuto oltretutto che all’imputata viene unicamente rimproverato un ruolo secondario.

 

                                       Inoltre l’inganno astuto nella vicenda legata alle cliniche __________, e di conseguenza anche alle cliniche __________ di __________ e __________ di __________ dove ha lavorato l’accusata, è già stato accertato dalla Corte delle assise criminali, alla cui sentenza si rinvia anche per il fatto che viene evidenziata molto bene la posizione degli assicuratori malattia (cfr. act 7, in particolare pagina 145 e seguenti, consid. 9.4).

 

                                       Al riguardo l’imputata, con il suo agire e al pari di altri suoi colleghi, ha aiutato il protagonista principale della truffa a realizzare il suo intento che era basato su un sistema di artifizi difficilmente verificabile e suffragato oltretutto dalla fiducia che veniva riposta in considerazione del ruolo quasi istituzionale ricoperto dalle strutture sanitarie in questione.

 

                                        Nulla muta al riguardo il fatto che, perlomeno per quanto concerne la clinica __________, le fatture erano intestate ai pazienti poiché la clinica non era convenzionata; anche in questi casi non v’è interruzione del nesso causale per le considerazioni espresse in precedenza (cfr. supra e consid. 4a).

 

 

                               6i.     A ragione, il difensore sostiene che l’accusata non ha ideato nulla e che tutta la vicenda deve essere ascritta unicamente alla mente pensante di __________; in effetti è proprio per questo motivo che ACCU 1 è prevenuta colpevole per complicità. Diversamente sarebbe stata correa e con ogni probabilità non sarebbe stata giudicata davanti alla Pretura penale.

                                       Il fatto che il medico menzionato ha architettato e ideato questo sistema diabolico è circostanza assodata e non vien messa in alcun modo in dubbio in questa sede; ciò non toglie che chi lo ha assecondato nel suo intento, seppur con ruoli marginali, deve sopportarne le conseguenze.

 

                                       Di transenna, anche se irrilevante per l’odierno giudizio, si osserva che - cosa nota a questo giudice - l’inchiesta “clean” è ancora in corso ed è lungi dall’esser conclusa; vi sono stati per il momento 55 rinvii a giudizio per il personale medico, infermieristico e amministrativo e 44 decisioni di non luogo a procedere che sostanzialmente riguardano gli assistenti di cura.

                                       A dimostrazione di quanto evidenziato agli atti vi sono numerosi decreti di accusa, molti dei quali già cresciuti in giudicato in quanto accettati dai diretti interessati, che attestano il ruolo di complicità in truffa ricoperto a vari livelli e con sfumature differenti dai medici, dagli infermieri e dalle segretarie amministrative (cfr. documenti prodotti dalla pubblica accusa in allegato allo scritto del 6 febbraio 2006).

 

                                      

                                 7.     Per tutti i motivi esposti ACCU 1 adempie dal profilo oggettivo tutti i presupposti per la realizzazione del reato di truffa per complicità ripetuta.

                                       

 

                               8a.     Dal punto di vista soggettivo per l’adempimento del reato in esame è sufficiente il dolo eventuale (cfr. supra, consid. 4a).

 

                                         Ai fini dell’analisi si deve far capo alle risultanze dibattimentali e alla documentazione acquisita agli atti con particolare riferimento ai verbali resi dall’imputata.

                                         

 

                               8b.     Dall’esame di tutta la documentazione agli atti traspare un disagio generalizzato fra i dipendenti delle tre cliniche facenti capo al dottor __________ per l’applicazione di quello che molti di loro, fra cui anche l’accusata, hanno definito il sistema delle degenze fittizie; un esempio significativo al riguardo emerge dalle testimonianze di __________, capo infermiere e superiore diretto di ACCU 1, che ha deposto in relazione alla clinica __________ “quando dico che a far tempo dall’inizio del 1994 io ho capito che stavo commettendo qualcosa di irregolare, intendo dire che a partire da quel periodo avevo capito che le iscrizioni fittizie nei fogli di decorso avvenivano per poi giustificare alle casse malati fatture per degenze che in realtà non erano mai state fatte. L’avevo capito anche perché in clinica vi era molto disagio per questa situazione delle registrazioni fittizie che ci venivano ordinate dai superiori e se ne discuteva molto. A partire da quel momento io ho quindi  capito che stavamo commettendo qualcosa di irregolare” (cfr. classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005, pagina 7, sottolineatura nostra).

                                        Lo stesso __________, a riprova che la situazione era simile in tutte le cliniche, ha affermato che anche in __________ (dove poi è stato trasferito) “fra il personale infermieristico vi era un certo disagio per le iscrizioni nei cardex per pazienti che in realtà non erano degenti. Avevamo infatti avuto dei dubbi riguardo la regolarità di queste iscrizioni. Dubitavamo della regolarità di queste annotazioni per questo parlavamo fra noi” (cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 92 in fondo e 93).

 

                                        Molti dipendenti, se non tutti, hanno riferito che di questa situazione se ne parlava.

                                         Ad esempio __________, infermiera a __________ che ha lavorato con l’accusata, ha riferito tra l’altro che “noi infermiere eravamo molto a disagio per questa situazione, perché ci accorgevamo che vi era qualcosa di illegale o perlomeno che non funzionava come doveva. Anche le ausiliarie di cura erano a disagio. Spesso discutevamo tra noi di questa situazione” (cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 91 in fondo, sottolineature nostre).

                                        Ancora __________, il giorno del blitz della magistratura, ha riferito, confermando sostanzialmente quanto riportato in precedenza, “che io con __________ non ho mai approfondito questi aspetti che pur mi turbavano e ciò principalmente perché non nascondo temevo anche di perdere il lavoro ed insomma di mettermi in una condizione terribile dal profilo personale. Devo dire che però soprattutto all’inizio ed ancora ultimamente con il dottor __________ sia tra noi infermieri sia con i nostri diretti superiori medici si tentava di far capire a __________ che la cosa ci pesava. Si intendeva da un lato ad indurlo a riflettere su cosa stesse facendo e su questo tipo di gestione, dall’altro quasi come uno scarico personale” (cfr. classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 1° dicembre 1998 davanti al Procuratore pubblico, pagina 2 a metà, sottolineature nostre).

 

                                        Tra i dipendenti della clinica __________ però non solo si discuteva di quanto sopra, ma ci si domandava pure il perché di queste iscrizioni. In proposito chiarissima è stata __________, infermiera che ha lavorato con ACCU 1, la quale ha affermato che “io a far tempo dalla primavera del 1994 mi sono posta la questione di cosa stavamo facendo con queste registrazioni fittizie ed effettivamene ho avuto il sospetto che servissero per presentare le fatture alla cassa malati, che tali sospetti erano un po’ condivisi da tutto il personale infermieristico, visto che tra di noi se ne discuteva, in considerazione del grande disagio che sussisteva in clinica __________. Un po’ tutti hanno preso in considerazione la possibilità che queste annotazioni fittizie nei fogli di decorso servissero per presentare delle fatture fittizie alle casse malati dei pazienti. Discutendo poi però si diceva che forse il dr. __________ non sarebbe arrivato a tanto” (cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio del 12 agosto 2005 davanti al Procuratore pubblico, pagina 13, sottolineatura nostra).

                                        La stessa __________, a precisa domanda volta a sapere per quale motivo il dottor __________ e gli altri medici ordinavano al personale infermieristico di far eseguire iscrizioni fittizie nei fogli di decorso per pazienti che in realtà non erano degenti in clinica, risponde: “effettivamente non riesco a trovare nessun altro motivo per il quale noi dovevamo eseguire queste iscrizioni fittizie se non poi per giustificare delle fatture alla cassa malati del paziente” (cfr. ibidem, pagina 14 in alto, sottolineatura nostra).

                                        Anche __________, che ha lavorato a __________ con l’accusata in qualità di responsabile del personale infermieristico, conferma inequivocabilmente tali affermazioni: “a fronte di questa situazione anomala, io e le altre colleghe ne discutevamo e un po’ tutti hanno preso in considerazione che se ci facevano fare queste iscrizioni fittizie era per poi presentare la fattura al paziente, rispettivamente alla sua cassa malati per incassare denaro” (cfr. classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio del 15 settembre 2005, pagina 13 in fondo, sottolineatura nostra).

                                        Eloquente è altresì la dichiarazione resa da __________, infermiera che ha lavorato a __________ dal 1993, la quale, interrogata sul perché si era resa conto che le iscrizioni su cartelle cliniche di pazienti non degenti non era conforme alla legge, ha risposto: “non erano conforme alla legge, nel senso che mi rendevo conto che sulla base della documentazione che anche noi infermieri allestivamo e che attestava la presenza in clinica di un paziente fittizio, la segretaria allestiva poi le fatture destinate alla cassa malati e/o al paziente. In realtà tali fatture riguardavano prestazioni che non erano state fornite, visto che il paziente non era in clinica. In questo senso io avevo capito che si trattava di un modo di agire che non era conforme alla legge”  (cfr. classificatore n° 2, vervale di interrogatorio del 26 agosto 2005, pagina 14, sottolineatura nostra).

 

                                        È significativo infine che aveva capito la medesima cosa pure __________, il quale - per stessa ammissione dell’accusata (cfr. act 9, verbale di interrogatorio del 30 agosto 2005, pagina 3) - è giunto a lavorare nella clinica di__________ dopo di lei; questi infatti ha ammesso che “anche io quando lavoravo in __________ avevo capito e preso in considerazione che questa documentazione fittizia che noi infermieri allestivamo sarebbe potuta servire da base per le fatture poi presentate alle casse malati dei pazienti” (cfr. classificatore n° 4 con gli atti dei coindagati, verbale di interrogatorio del 31 agosto 2005 davanti al Procuratore pubblico, pagina 16).

 

                                        La difesa si è chiesta il motivo per il quale nessuno ha ricattato __________, se fosse veramente stata a conoscenza di tutti la circostanza secondo cui le iscrizioni fittizie servivano per ottenere i pagamenti indebiti dalle casse malati; orbene, a prescindere dal fatto che a denunciarlo è stata proprio la gerente della buvette di una delle cliniche poiché non era soddisfatta della situazione di lavoro e della retribuzione propostale dal medico (cfr. act 7, pagine 48 e 49), è evidente che nelle cliniche il personale (fra cui molti frontalieri e stranieri) era ben retribuito, senza dimenticare poi che il dottor __________ all’epoca monopolizzava il settore della psichiatria in Ticino. All’infuori delle sue cliniche non era per niente facile, soprattutto per le categorie di persone evocate, trovare nel Cantone un altro lavoro nel ramo psichiatrico.

                                   

 

                               8c.     ACCU 1, che ha dichiarato di non sentirsi colpevole, nel corso del dibattimento ha fra l’altro negato che vi siano state discussioni specifiche sul disagio venutosi a creare a causa delle iscrizioni fittizie; semmai il disagio era legato alla difficoltà di presa a carico del paziente, motivo per cui le discussioni erano in particolare rivolte alla maniera di gestire i pazienti, ritenuto che gli infermieri si sentivano poco coinvolti e considerati. In sostanza non ci si sentiva tranquilli per il modo con il quale venivano curate le persone (cfr. verbale del dibattimento del 14 settembre 2006).

                                        L’accusata ha dichiarato altresì che i fogli di decorso venivano allestiti in fretta perché non c’era tempo per riflettere (cfr. ibidem), che non ha avuto il sospetto che __________ presentasse fatture false alla cassa malati sulla scorta della documentazione allestita e relativa a pazienti non degenti in clinica (cfr. act 9, verbale di interrogatorio del 30 agosto 2005, pagina 13) e inoltre veniva detto, per giustificare le iscrizioni fittizie, che vi erano ragioni terapeutiche o che si trattava di pazienti particolari, in special modo del dottor __________ (cfr. verbale del dibattimento del 14 settembre 2006).

 

                                        Senonché dal primo verbale di interrogatorio emergono elementi che contraddicono quanto testé sostenuto che, del resto, non trova alcun riscontro da parte dei colleghi nella copiosa documentazione agli atti.

                                        Preliminarmente si rileva che all’inizio di quel verbale ACCU 1 è stata resa edotta della sua facoltà di non rispondere dopo esser stata informata che veniva “interrogata in qualità di indiziata in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di cura [...] per reati di truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione delle case di cura” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio  del 15 dicembre 1998, pagina 1 in alto, sottolineature nostre).

                                        ACCU 1 in quell’occasione ha dichiarato che “al momento che io ho iniziato a lavorare per __________ questa consuetudine dei pazienti che noi chiamavamo pazienti fantasmi era già instaurata per cui io ho dovuto adattarmi alle regole vigenti. Tengo a precisare che in effetti eravamo tutti scontenti e contrari a tale modo di agire e sebbene non potessimo fare le nostre rimostranze al dr. __________, ne parlavamo comunque con i nostri superiori ovvero capo reparto e capo clinica” (cfr. ibidem, pagina 3, sottolineature nostre). È evidente quindi che i motivi per i quali l’accusata ne discuteva con gli altri avevano a che fare con il sistema dei pazienti fittizzi e non con le modalità di cura, delle quali non v’è il benché minimo riscontro in tutto il verbale; a confermare ciò emerge addirittura che alla clinica __________ di __________ all’inizio della gestione __________ il personale “si era rifiutato in corpore di eseguire le disposizioni relative a delle irregolarità che si pretendevano da noi. In particolare ci siamo rifiutate di iscrivere il decorso dei malati nei cardex, su ordine medico, di quei malati che non erano in clinica nel momento in cui veniva scritto il decorso ovvero scrivendo falsità” (cfr. ibidem, pagina 2). Il motivo di questa opposizione o contrarietà a iscrivere fittiziamente i dati nei fogli di decorso lo dice in modo chiarissimo l’imputata medesima, secondo cui “ci rendevamo conto del fatto che stavamo compiendo dei reati ma vista la situazione nella quale ci trovavamo non potevamo rifiutarci” (cfr. ibidem, pagina 3, sottolineatura nostra).

 

                                        A mente di questo giudice l’imputata - anche per il suo atteggiamento in aula e davanti al Procuratore pubblico (cfr. ad esempio act  9, pagine 5 a metà e 7 con riferimento a __________, paziente sulla quale si è soffermata molto in aula benché all’interrogatorio del 30 agosto 2005 aveva sostenuto di non ricordarsi di lei) -  non è credibile quando afferma di non aver mai avuto il sospetto, prima che l’ispettore di polizia glielo avesse spiegato (cfr. act 1), che __________ presentasse fatture false alla cassa malati sulla scorta della documentazione fittizia allestita anche da lei in relazione a pazienti non degenti in clinica (cfr. act 9, verbale di interrogatorio di ACCU 1 davanti al Procuratore pubblico, pagina 13). Innanzitutto, se fosse stata vera, tale circostanza, tenuto conto che non era irrilevante ai fini del chiarimento della sua posizione di indiziata, avrebbe dovuto farla precisare a verbale, che invece ha regolarmente firmato senza contestazione alcuna.

                                        Inoltre a convincere ancor di più questo giudice che quanto da lei dichiarato davanti al magistrato inquirente - in presenza del suo avvocato e a distanza di  parecchi anni - non corrisponde a verità, è la motivazione lapidaria addotta dall’accusata a conforto della sua tesi: “pensavo che__________ facesse tutto questo per il bene del paziente e per ragioni terapeutiche. __________ era una persona benestante e quindi io non pensavo che avesse bisogno di truffare le casse malati per guadagnare altro denaro” (cfr. ibidem).

 

                                        In realtà l’imputata, così come i suoi colleghi, aveva preso in considerazione le conseguenze che potevano avere certe loro azioni dovute al sistema di degenze fittizie imposto da __________; altrimenti perché hanno tentato di opporsi al sistema, discusso tra loro, manifestato il disagio e addirittura alcuni lasciato un posto di lavoro sicuro?

                                        Un atteggiamento del genere non può che significare implicitamente il riconoscimento di una situazione illegale, tanto più che lei stessa ha affermato di esser “consapevole che si stavano commettendo delle irregolarità poiché non è corretto riportare fatti inveritieri nei fogli di decorso” (cfr. ibidem, sottolineatura nostra).

                                         

                                                                                                                            

                               8d.     L’accusata è una persona sensibile, sicuramente appassionata delle professioni del ramo sanitario (cfr. supra, consid 1), intelligente e impegnata, tanto è vero che mentre lavorava in una delle cliniche __________, ha frequentato dei corsi che le hanno permesso di conseguire la maturità a Varese (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15 dicembre 1998, pagina 3). Inoltre - come è emerso al dibattimento - dal 2000 ha intrapreso, concludendola, la formazione triennale in naturopatia, professione che svolge attualmente part-time accanto a quella di infermiera. Anche __________ ha avuto parole di elogio nei suoi confronti, giungendo perfino a dire che la ACCU 1 era sprecata come infermiera (cfr. verbale del dibattimento del 14 settembre 2006).

                                        Tenuto conto di tutto ciò altri suoi colleghi infermieri hanno addirittura dichiarato che bisognava essere dei ritardati per non capire lo scopo delle iscrizioni e che non occorreva essere dei geni per comprendere che le annotazioni servivano per fatturare alle Casse malati le degenze non avvenute  (cfr. classificatore n° 2 con i verbali dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 19 gennaio 2005, pagina 18 a metà e classificatore n° 3 con i verbali dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 15 dicembre 2004, pagina 15).

 

                                        Lo stesso __________, sebbene ha smesso di lavorare a __________ prima dell’arrivo dell’accusata proprio per le irregolarità che venivano commesse, ha dichiarato di essersi reso perfettamente conto che la documentazione falsificata “serviva da base anche per preparare le fatture da presentare alle casse malati dei pazienti. Mi ero quindi reso conto che in buona sostanza si chiedevano delle prestazioni a favore di pazienti che non erano mai state fornite. Per me si trattava di una vera e propria truffa e l’avevo detto anche al capo-infermiere __________ prima di andarmene. Come l’avevo capito io dopo circa una settimana di lavoro, l’avevano capito tutti quelli che lavoravano in clinica” (cfr. ibidem, pagina 10 in alto, sottolineatura nostra).

 

                                        Alla luce di queste chiare e colorite espressioni, che non fanno che confermare quanto già emerso, non si può credere che una persona come l’imputata, di fronte al disagio nel quale era chiamata ad operare non prendesse in considerazione tale ipotesi.

                                        Pertanto questo giudice non crede che ACCU 1, nel periodo in cui ha operato nelle cliniche __________ di __________ e __________ di__________, non abbia tratto le medesime conclusioni delle persone menzionate, di __________, di __________ e di tante altre sue colleghe infermiere i cui verbali sono agli atti. D’altra parte non risulta neppure, a ben vedere da tutta la documentazione agli atti, che l’accusata si sia estraneata dal gruppo infermieristico, anzi.

 

                                        Di conseguenza questo giudice è convinto che ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa.

                                        L’accusata non poteva non vedere che con i suoi atti ha contribuito a realizzare il disegno di __________ e non poteva nemmeno non aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze totalmente o parzialmente fittizie e le dimissioni posticipate - per le quali ha personalmente allestito le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano fittizi o fantasmi come li definisce anche lei (cfr. act 1, verbale di interrogatorio del 15 dicembre 1998, pagina 3) - sarebbero state pagate (per il tramite dei pazienti) dalle casse malati dietro presentazione della relativa fattura.

 

                                       

                               8e.     La Corte delle assise criminali ha accertato che il dottor __________ “non ebbe mai a minacciare alcuno affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle pratiche sopradescritte” (cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 93).

                                        Nessuno è stato costretto (nel vero senso della parola) ad agire così, tanto è vero che alcuni dipendenti, come ad esempio __________ (cfr. classificatore n° 3, atti istruttori dei coidagati, verbale di interrogatorio del 15 dicembre 2004, pagina 15 in alto), non hanno accettato il sistema __________ e se ne sono andati. Anche l’accusata ha affermato di non esser “mai stata minacciata né direttamente né indirettamente di licenziamento” (cfr. act 9, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 30 agosto 2005, pagina 4 a metà).

 

                                        Non corrisponde a verità quindi che l’imputata non aveva possibilità di scelta; le alternative - a prescindere dalla questione relativa al posto di lavoro, la quale tuttavia non può giustificare sempre tutto - non mancavano.

 

                                        Il torto di ACCU 1 è stato quello di non essersi opposta, come invece altri hanno fatto, a una situazione di cui riconosceva l’illegalità.

 

 

                                8f.     Per tutte le argomentazioni esposte ACCU 1 ha adempiuto il reato in questione anche dal profilo soggettivo; pertanto è autrice colpevole di truffa per complicità ripetuta.

                                       

 

                                 9.     Per quel che concerne la commisurazione della pena la richiesta del Procuratore pubblico, per i motivi che verrano esposti qui di seguito, risulta correttamente proporzionata alla gravità del reato, al ruolo marginale avuto e alla colpa dell’imputata.

                                        Infatti se da un lato vi sono delle attenuanti specifiche quali l’incensuratezza, le pressioni psicologiche subite (con particolare riferimento alla paura di perdere il posto di lavoro), l’aver agito su ordini precisi da parte dei medici e dei capi infermieri, il non aver tratto alcun beneficio economico a seguito dell’indebito profitto messo a segno e il lungo tempo trascorso dai fatti (dovuto tuttavia alla complessità dell’inchiesta e alla circostanza secondo cui prima dei complici doveva essere processato __________), d’altro canto sono pure presenti delle aggravanti. Queste ultime sono riconducibili essenzialmente all’ambito di lavoro nel quale si inserisce tutta la vicenda e cioé quello sociale e sanitario; si tratta di un settore delicato e sensibile che tocca da vicino - oltre che per lo stato di salute anche più semplicemente per l’elevato premio assicurativo della cassa malati - tutti i cittadini, i quali proprio per questo hanno ampie aspettative e nutrono stima e fiducia per il personale sanitario, dal quale però si aspettano un alto grado di professionalità e una correttezza esemplare.

                                       

                                        Non vi è infine alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo di prova minimo di due anni.

 

                                        

visti                                   gli art. 25, 41, 63, 146 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autrice colpevole di complicità in truffa, ripetuta, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4120/2005 del 7 novembre 2005.

 

 

condanna                         ACCU 1,

 

                                    1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'190.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

                                   

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

 

Intimazione a:

Procuratore pubblico AINQ 1,

ACCU 1,

Avv. DI 1,

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

 

                                   

                                        fr.                       850.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         90.00       teste                                      

                                        fr.                     1190.00       totale