Incarto n.
10.2006.309

DA 2173/2006

Bellinzona

13 novembre 2006

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1,)

 

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.13 - max. 2.44 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 1.97 grammi per mille);

 

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2173/2006 di data 19 giugno 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.--.

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 luglio 2006 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 13 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 novembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede che al punto 1 del decreto di accusa la pena sia ridotta a 50 (cinquanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente, non opponendosi ad un prolungamento del periodo di prova; non contesta il punto 2; per quanto concerne il punto 3 del decreto di accusa chiede che la revoca della pena di 30 (trenta) giorni venga annullata e eventualmente sostituita con altre misure;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.

 

                                 4.     Se devono essere previste altre misure;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                        che alle 23.20 del 9 aprile 2006 ACCU 1 è stato fermato in contemporanea dalla Polizia comunale di __________ e dalla Polizia cantonale, poiché conduceva il veicolo Mercedes targato TI __________ in modo scorretto e pericoloso;

 

                                        che vista la mancanza di equilibrio e la presenza di fetore etilico il fermato è stato sottoposto ad analisi dell’alito con un risultato di 2.43 ‰ alle 23.23 e di 2.33 ‰ alle 23.25;

 

                                        che dall’analisi del sangue prelevato alle 00.05 è risultato un tenore minimo di 2.07 g/kg e un tenore massimo di 2.29 g/kg;

 

                                        che l’accusato era già stato condannato l’11 luglio 2005 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per ebrietà al volante commessa a __________ il 23 maggio 2005 con un tenore alcolico di 1.97 g/kg;

 

                                        che preso atto di quanto sopra il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e ha proposto la condanna alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e della multa di fr. 1'500.-, con revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;

 

                                        che davanti alla polizia l’imputato ha dichiarato di aver mangiato del riso bianco a mezzogiorno e di aver bevuto prima dell’evento, tra le 20.30 e le 21.30, un Jägermeister con ghiaccio, di fronte al medico ha invece sostenuto di non aver mangiato nulla quel giorno e di aver bevuto due bicchieri di vino sempre tra le 20.30 e le 21.30;

 

                                        che al dibattimento, dopo aver precisato di non bere solitamente alcol salvo del vino a pasto, ha per contro ammesso di aver festeggiato quella sera con alcuni amici, che lo avevano aiutato, la fine dei lavori di sistemazione del suo esercizio pubblico a __________, che sarebbe stato inaugurato il giorno seguente;

 

                                        che con questi amici ha cenato e bevuto alcolici di ogni tipo tra i quali vino, birra e grappa;

 

                                        che ha poi dichiarato che attorno alle 23.00 si è recato a __________ per fare benzina siccome doveva riportare a casa due amici, uno nella zona di __________, l’altro in __________; egli stesso sarebbe indi tornato a __________ dove ha locato un piccolo appartamento;

 

                                        che la difesa, dopo aver osservato che i fatti non sono contestati, ha sostenuto che la pena di 75 giorni di detenzione è eccessiva se si tiene conto da un lato del fatto che l’accusato non è un alcolizzato e che le due occasioni in cui ha circolato ebbro sono da ricondurre a circostanze particolari: la prima volta un evento famigliare, la seconda una festa; e dall’altro lato che ha dimostrato sincero pentimento annunciandosi spontaneamente al centro di cura dell’alcolismo Ingrado, così consigliato dalle istituzioni alle quali si era rivolto, senza sapere che avrebbe poi comunque dovuto rivolgersi a questo centro se voleva riavere la licenza di condurre; in sostanza ha postulato una riduzione a 50 giorni di detenzione (se del caso con un periodo di prova di 5 anni);

 

                                        che il difensore ha poi chiesto di non revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione visto che alla luce delle abitudini dell’imputato e degli sforzi da lui profusi per dimostrare il suo pentimento e la non dipendenza dall’alcol è ancora possibile formulare una prognosi favorevole; inoltre il fatto di dover scontare la pena gli causerebbe grosse difficoltà nella gestione dell’esercizio pubblico, dove la sua presenza sarebbe indispensabile (si deve anche tenere in considerazione che deve già assentarsi per dar seguito alle esigenze poste da Ingrado);

 

                                        che a mente della difesa la revoca della sospensione condizionale potrebbe essere sostituita da altre misure;

 

                                        che per l’art. 91 cpv. 1 LCStr chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con l’arresto o con la multa; la detenzione o la multa sono inflitte quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr);

 

                                        che giusta l’art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione; è considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più;

 

                                        che in concreto il tenore di alcol nel sangue era importante, così come lo era la prima volta: si tratta della seconda infrazione grave nello spazio di nemmeno un anno;

 

                                        che una tale concentrazione di alcol mette gravemente in pericolo la circolazione stradale, tant’è che l’imputato è stato fermato proprio per il suo modo scorretto di condurre;

 

                                        che l’accusato ha agito con particolare leggerezza; infatti, benché fosse incorso da poco tempo nelle stessa infrazione, non si è fatto alcun scrupolo di bere nuovamente a dismisura pur sapendo che avrebbe poi dovuto riportare a casa gli amici;

 

                                        che il fatto che l’eccesso di consumo di alcol avvenga solo in circostanze particolari non è decisivo per la determinazione della pena;

 

                                        che ciò posto la pena di 75 giorni di detenzione proposta dal Procuratore pubblico appare correttamente commisurata al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico;

 

                                        che per quanto concerne la revoca della precedente condanna non può essere condivisa l’opinione della difesa, secondo la quale sarebbe possibile formulare una prognosi favorevole dal momento che ACCU 1 si è rivolto spontaneamente a un centro di cura dell’alcolismo;

 

                                        che infatti, oltre alla circostanza che il contratto con Ingrado è del 4 maggio 2006 (cfr. doc. 2), ossia il medesimo giorno in cui la consulente del centro scrive al medico dell’accusato osservando che lo stesso è oggetto di una misura amministrativa (cfr. doc. 1), occorre rilevare che il sottoporsi a cure, monitoraggi, controlli ecc. è necessario per chiunque intenda riottenere, come è il caso dell’imputato, la licenza di condurre;

 

                                        che dalla frequentazione del corso da sola non è quindi possibile concludere un cambiamento di abitudini dell’accusato o un suo pentimento per quanto successo;

 

                                        che di conseguenza, vista la recidiva specifica in un breve lasso di tempo, non è possibile prescindere dalla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;

 

                                        che per quanto concerne le paventate difficoltà sul posto di lavoro, si potrà valutare l’applicazione, fra le diverse modalità di esecuzione esistenti, di quella meno incisiva;

 

                                        che in definitiva la proposta contenuta nel decreto di accusa merita piena conferma;

 

 

 

visti                                   gli art. 41, 63 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 


dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2173/2006 del 19 giugno 2006.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 1'500.-;

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.-;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 


 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80564),

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     1'500.00       multa

                                        fr.                       650.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    2'500.00       totale