Incarto n.
10.2006.320

10.2006.327

 

Bellinzona

16 novembre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1,

 

ACCU 2,

(difesi da:DI 1,)

 

 

ACCU 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, ad __________, da tre anni a questa parte fino al __________, fornendogli alloggio e facendogli svolgere attività lavorativa senza annunciarlo alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, aiutato ACCU 2 a soggiornare illegalmente in Svizzera impiegandolo inoltre in attività lucrativa non autorizzata;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 giugno 2006 n. 2296/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 5'000.--.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

 

ACCU 2

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, ad __________, da circa tre anni a questa parte fino al __________, lasciando il nostro territorio in due o tre occasioni e solo per poche settimane, soggiornato illegalmente in Svizzera siccome non annunciato alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, svolgendo inoltre attività lucrativa non autorizzata, alle dipendenze di ACCU 1;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 giugno 2006 n. DA 2295/2006 del AINQ 1, _____ , che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

 

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 11 luglio 2006;

 

indetto                               il dibattimento 15 novembre 2006, al quale sono comparsi gli accusati personalmente, il difensore e l’interprete mentre il AINQ 1 con lettere 7 novembre 2006 e 9 novembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati; 

 

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede in estrema sintesi il proscioglimento degli accusati; in subordine, se dovessero venir condannati, chiede che a ACCU 1 venga ridotta la multa e che a ACCU 2 non venga decretata, quale pena accessoria, l’espulsione dal territorio svizzero;

 

sentiti                                da ultimi gli accusati;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Se ACCU 2 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 3.     Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.

 

                                 4.     Se deve essere pronunciata a carico di ACCU 2 la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 41, 55, 63 CP; 23 cpv. 1, 4 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, ad __________, da circa due anni a questa parte fino al __________, fornendogli alloggio e facendogli svolgere attività lavorativa senza annunciarlo alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, aiutato ACCU 2 a soggiornare illegalmente in Svizzera impiegandolo inoltre in attività lucrativa non autorizzata;

 

 

dichiara                           ACCU 2

                                        autore colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2295/2006 del 26 giugno 2006.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 2’000.-;

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

 

 

 

condanna                         ACCU 2

 

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

2.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

3.     

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

assegna                           a ACCU 1 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1,

 

                                    fr.                         2'000.00       multa

                                    fr.                            150.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            250.00       spese giudiziarie                     

                                    fr.                         2'400.00       totale

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 2

 

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      400.00       totale