Incarto n.
10.2006.330

DA 2688/2006

Bellinzona

13 marzo 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione alle norme della circolazione,

per aver circolato con la vettura Peugeot targata __________ (recte: __________) alla velocità di circa di 190 Km/h (e da lui ammessa in almeno 130 Km/h) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri (recte: tachimetro) della vettura di polizia che lo seguiva;

 

                                        fatti avvenuti il 18 maggio 2006 sul tratto dell'autostrada A2 fra __________ e __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 luglio 2006 n. 2688/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 luglio 2006 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 13 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale, rilevando la totale assenza di riscontri oggettivi circa l’infrazione in parola, chiede il proscioglimento, con l’assegnazione di un importo di fr. 1'000.--a titolo di ripetibili;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti, rilevando l’assenza di riscontri oggettivi in merito alla velocità, in virtù del principio in dubio pro reo;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2688/2006 del 24 luglio 2006;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

 

assegna                           al signor ACCU 1 fr. 700.-- a titolo di ripetibili;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       200.00       spese di inchiesta

                                        fr.                      400.00       totale