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Incarto
n. DA 2688/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione,
per aver circolato con la vettura Peugeot targata __________ (recte: __________) alla velocità di circa di 190 Km/h (e da lui ammessa in almeno 130 Km/h) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri (recte: tachimetro) della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti il 18 maggio 2006 sul tratto dell'autostrada A2 fra __________ e __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 24 luglio 2006 n. 2688/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 13 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, rilevando la totale assenza di riscontri oggettivi circa l’infrazione in parola, chiede il proscioglimento, con l’assegnazione di un importo di fr. 1'000.--a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando l’assenza di riscontri oggettivi in merito alla velocità, in virtù del principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2688/2006 del 24 luglio 2006;
carica la tassa e le spese allo Stato;
assegna al signor ACCU 1 fr. 700.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 spese di inchiesta
fr. 400.00 totale