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CIVI 1
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Incarto
n. DA 38/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Thi Truc Trinh Tran in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1
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prevenuta colpevole di 1. violazione di domicilio,
per essere entrata a __________ il 9 dicembre 2005, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, nell'appartamento di CIVI 1;
reato previsto dall’art. 186 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. danneggiamento,
per avere, a __________ il 9 dicembre 2005, nelle circostanze di cui al punto 1, forzato la porta del locale ufficio, cagionando il tal modo danni per un importo non meglio specificato;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 38/2006 di data 10 gennaio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 gennaio 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 aprile 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
sentita la parte civile, la quale chiede in sostanza la conferma del decreto di accusa;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. violazione di domicilio
1.2. danneggiamento
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 144 cpv. 1, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 38/2006 del 10 gennaio 2006.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 38/2006 del 10 gennaio 2006.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 220.00 testi
fr. 420.00 totale