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Incarto
n. DA 2516/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1, __________ |
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, in via Cantonale, dal 27 aprile 2005 al 4.10.2005, ospitando e mantenendo __________, favorito il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2516/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 luglio 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 gennaio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato la violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS;
sentito il difensore, il quale chiede che la pena venga limitata ad una multa di fr. 500.-;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 47 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, ospitando a __________, in via Cantonale, nel corso del 2005 per almeno dieci giorni __________, favorito, per negligenza, il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale