|
|
|
|
LESA 1
|
|
|
|
Incarto
n. DA 54/2006 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Damiano Stefani |
|||||
|
|
|||||
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
|
|
ACCU 1 , difesa da: DI 1 |
prevenuta colpevole di falsità in documenti,
per avere, ad __________, in data 22 novembre 2002, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato ed utilizzato documenti falsi o alterato ed utilizzato documenti veri, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti e meglio,
per avere, nella sua qualità di segretaria amministrativa e di addetta alle assicurazioni di qualità degli studi clinici della ditta farmaceutica __________, __________, falsificato la polizza assicurativa n. __________ del 18 novembre 2002 emessa da __________, __________, atta a coprire la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di soggetti, nonché quella degli sperimentatori nei loro confronti, modificandone personalmente alcuni parametri, in quanto richiesti a titolo condizionale dal LESA 1 per il rilascio della predetta autorizzazione, al fine di ottenere per la __________ in modo più celere dal LESA 1 e da __________ (__________) il necessario consenso per procedere allo studio clinico __________ e per assicurarsi dal cliente/sponsor __________, __________ (__________), la remunerazione pattuita;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 16 gennaio 2006 n. DA 54/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 17 maggio 2006, al quale ha partecipato l’imputata, assistita dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento in quanto non sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 54/2006 del 16 gennaio 2006?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti ad __________ il 22 novembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 54/2006 del 16 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
|
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale