1. CIVI 1

2. CIVI 2

3. CIVI 3

4. CIVI 4

5. CIVI 5

tutti patr.ti da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2006.352, 10.2006.606

DA 2422/2006

DA 4770/2006

Bellinzona

6 marzo 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 operaio

(difeso da: lic. iur. DUF 1,)

 

prevenuto colpevole di    1.   danneggiamento,

                                        per avere, a __________ in data __________, urtandolo volontariamente con la propria vettura sulla quale si era messo al volante, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________ targato TI __________ di proprietà di CIVI 5 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 2'211.05);

 

                                   2.   minaccia,

                                        per avere, a __________ in data __________, incusso timore ai coniugi CIVI 1 e CIVI 3, suoi vicini di casa, proferendo nei loro confronti la seguente frase, udita (anche) da __________, all’esterno della Residenza __________: “È ora di finirla di posteggiare qui la vettura, faccio fuori tutti, siete stati avvisati, ammazzo tutta la famiglia”;

 

                                        reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 CP e art. 180 cpv. 1 CP;

 

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2422/2006 di data 10 luglio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 800.-.

                                        2.  Per ogni pretesa le parti civili CIVI 5, CIVI 1, e CIVI 3, sono rinviate al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

 

e inoltre

prevenuto colpevole di    3.   lesioni semplici (ripetute),

                                        per avere, a __________, presso la residenza __________, il __________, colpendo CIVI 2 al volto, prendendolo per il collo e  facendogli battere il capo contro il muro, cagionatogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________ della Clinica __________ di __________, nonché colpendo parimenti la moglie CIVI 4, sopraggiunta in soccorso del marito, cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di data __________ della Clinica __________

 

                                        reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2422/2006 di data 10 luglio 2006 del Sost. AINQ 2, , che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                        3.  Le parti civili CIVI 2 e CIVI 4 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

 

viste                                  le opposizioni interposte tempestivamente in data 24 luglio 2006 e 14 dicembre 2006 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 6 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difenosore, il Sost. Procuratore pubblico, le parti civili e il patrocinatore delle parti civili;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti d’accusa per quanto concerne i reati, postulando una pena di 360 ore di lavoro di pubblica utilità effettive;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale si associa alle richieste dell’accusa, e chiede un risarcimento di fr. 1'441.65 per CIVI 2 e di fr. 644.45 per CIVI 4, oltre ad una riparazione del torto morale di fr. 2'000.- per ciascuno di loro;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il reato di danneggiamento, perché non c’è alcuna prova che lo stesso sia stato provocato volontariamente, postula la derubricazione delle lesioni semplici in vie di fatto e chiede che nella commisurazione della pena si tenga conto del fatto che l’accusato ha agito in stato di scemata imputabilità nonché di quanto previsto dall’art. 27 CP; contesta le pretese di parte civile, da un lato perché i danni non sono del tutto provati e dall’altro perché i signori CIVI 2 ottengono già soddisfazione dalla condanna dell’imputato;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  danneggiamento

                                        1.2.  minaccia

                                        1.3.  ripetute lesioni semplici, subordinatamente ripetute vie di fatto

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Ha egli agito in stato di scemata imputabilità.

 

                                 3.     Sulla pena e sulle spese.

 

                                 4.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 2 che chiede un risarcimento di fr. 1'141.65 e il versamento di una riparazione di fr. 2'000.-.

 

                                 5.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 4 che chiede un risarcimento di fr. 664.45 e il versamento di una riparazione di fr. 2'000.-.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 19, 37, 42, 47, 49, 144 cpv. 1, 123 cifra 1, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2422/2006 del 10 luglio 2006.

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2422/2006 del 10 luglio 2006 e di ripetute lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4770/2006 del 11 dicembre 2006.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

rinvia                               le parti civili al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      400.00       totale