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Incarto
n. DA 2801/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto l’autovettura Ford targata AI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in modo definitivo dalla competente Autorità amministrativa in data 2.12.1993;
fatti avvenuti a Stabio il 19.06.2006;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 agosto 2006 n. 2801/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'000.00.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Kreispräsident Schams il 14.10.2002.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 200.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà
cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art.
41 cifra CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 agosto 2006;
indetto il dibattimento 17 aprile 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, non contestando i fatti, chiede che la pena proposta venga ridotta;
viene sentito per ultimo l'accusato, il quale, così richiesto dal Giudice, dichiara di essere disposto ad effettuare il lavoro di pubblica utilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver condotto a Stabio il 19.06.2006 l’autovettura Ford targata AI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in modo definitivo dalla competente Autorità amministrativa in data 2.12.1993?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto o deve esservi formale ammonimento?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1., 4. e 5., negativamente ai quesiti posti sub 3. e 4.1., come segue ai quesiti posti sub 2. e 6.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2801/2006 del 14 agosto 2006.
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore da espiare;
1.1. il condannato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002, che,
richiamati gli art. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002 al CP e l’art. 46 CP, commuta in
lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore da espiare, avvertendo il condannato che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP:
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'500.-- totale