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Incarto
n. DA 2876/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di rissa,
per avere, in data 8 aprile 2006 all’interno del locale notturno __________ di __________ preso parte unitamente a __________ e a __________ ad una rissa che ha avuto per conseguenza la sua lesione come attestato dal certificato medico dell’8.04.2006, che lo riguarda, stilato dalla dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 133 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2876/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 agosto 2006;
indetto il dibattimento 8 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, che non si ritiene colpevole;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di rissa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 133 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di rissa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2876/2006 del 21 agosto 2006.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 850.- totale