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LESA 1
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Incarto
n. DA 2959/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difesa da: DI 1) |
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data __________ a __________ presso il negozio __________, cagionato un danno al corpo o alla salute di LESA 1 e meglio colpendolo con uno schiaffo alla nuca cagionatogli le lesioni descritte dal certificato medico di dato 5.01.2006 del dr. __________
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 seconda frase CP;
perseguita con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2959/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006;
indetto il dibattimento 16 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 1 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti due testi;
sentito il difensore, il quale, rileva dapprima che le conseguenze subite dalla parte civile non possono configurare il reato di lesioni semplici e che se del caso si dovrebbe parlare di vie di fatto; evidenzia poi le provocazioni messe in atto da tempo dal signor LESA 1 e quelle specifiche del giorno dei fatti, come pure le vie di fatto dello stesso nei confronti della signora ACCU 1 infine, dopo avere sostenuto che l’accusata ha agito per legittima difesa, chiede il proscioglimento;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici subordinatamente vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se ha agito per legittima difesa.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1, 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
tenuto conto del comportamento della vittima;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2959/2006 del 21 agosto 2006.
manda ACCU 1
esente da pena.
carica a ACCU 1
le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 150.-- totale