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Incarto
n. DA 3142/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.60 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 25 giugno 2006
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre 2006 n. 3142/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto inflittagli il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 aprile 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede una riduzione della pena ritenuto che si tratta della prima guida in stato di inattitudine e postula parimenti che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se si, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 25 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3142/2006 del 4 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 1’500.--(millecinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1050.00 totale