LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2006.433

DA 3145/2006

Bellinzona

23 marzo 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.19 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.25 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza salendo poi sul marciapiede cozzando contro due blocchi di cemento terminando infine la corsa nella scarpata sottostante;

 

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3145/2006 di data 4 settembre 2006 del che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche.

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 23.02.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 settembre 2006 dall'accusato, limitatamente al punto 3;

 

indetto                               il dibattimento 23 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.

 

                                 2.     Sulla tassa di giustizia e sulle spese dell’odierno giudizio.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.

 

 

rileva                               che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia

                                        “la condanna di ACCU 1

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 600.- […].

                                        …

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.”

                                        sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 4 settembre 2006.

 

 

prescinde                         dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giudirico, Camorino.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: