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1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1 3. LESA 1 4. LESA 2 5. LESA 3
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Incarto
n. DA 3211/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con la segretaria Giorgia Scolari per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuta colpevole di 1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, dei beni pignorati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 169 CPS;
2. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e l’aprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3, i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i reiterati richiami della stessa Cassa;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 88 LAVS;
perseguita con decreto d’accusa del 4 settembre 2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 17 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
1.2. Contravvenzione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
2. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1650.00 totale