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1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. LESA 1 4. CIVI 3
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Incarto
n. DA 3024/2006 |
Bellinzona 5 aprile 2007
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per aver negligentemente cagionato un incendio per il quale ne è derivato danno alla cosa altrui e pericolo per l’incolumità pubblica, e meglio per avere:
- nella sua veste di autista professionale addetto a trasporti internazionali di merci, caricato a Basilea sul convoglio ferroviario __________ n. 73947 diretto a Chiasso, il trattore a sella MAN targato (D) __________ con semirimorchio-cisterna targato (D) __________, entrambi della ditta CIVI 1 di __________ (D), trasportante della cenere destinata alla ditta __________ di Bodio;
- malgrado le precise prescrizioni di servizio sul posizionamento delle antenne dell’autocarro durante tale genere di trasporto ferroviario (staccate e/o abbassate e assicurate) a lui note e i richiami sia di un altro autista sia del verificatore LESA 1 in servizio al momento del carico sul convoglio ferroviario, disteso l’antenna sporgente sul tetto del trattore a sella facendola passare sotto lo spoiler posizionato sul tetto, assicurandola poi allo stesso con una stringa per scarpe;
- durante il viaggio, verosimilmente a causa degli sballottamenti del convoglio ferroviario, al km 103 in territorio di Faido e all’interno della galleria elicoidale “Prato”, così come ha poi stabilito la perizia tecnico-scientifica ordinata giudizialmente, l’antenna si è staccata dal suo approssimativo ancoraggio andando a posizionarsi in modo tale da provocare un “arco elettrico” fra la stessa e la linea elettrica di alimentazione ferroviaria, provocando conseguentemente un corto-circuito che ha provocato l’incendio del materiale infiammabile del trattore a sella e relativi danni al vagone ferroviario su cui era caricato, oltre ad un blocco del tratto ferroviario e ad un corto-circuito sulla stessa linea di alimentazione elettrica;
fatti avvenuti sul tratto ferroviario Basilea-Kleinhünigen/Chiggiogna fra il 29 e il 30 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 agosto 2006 n. 3024/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 1’500.--.
3. Rinvia le parti civili CIVI 1 - __________ (D) e CIVI 2 __________ al competente foro civile per le loro pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 settembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 aprile 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il rappresentante delle parti civili CIVI 3 e __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;
sentito il rappresentante delle parti civili CIVI 3 e __________, il quale, rilevando come siano dati sia gli aspetti oggettivi e soggettivi del reato, ha chiesto la conferma del decreto d’accusa e postulato il risarcimento del danno subito da __________ ammontante a fr. 5’519.90;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ha chiesto di essere di prosciolto sostenendo di aver fatto tutto il possibile per assicurare l’antenna in maniera adeguata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile __________?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. L’imputato, coniugato e con due figli, di cui uno diciassettenne e l’altra che frequenta l’università, svolge la professione di autista di mezzi pesanti (TIR) da oltre una ventina d’anni. Da inizio 2005 è alle dipendenze della ditta CIVI 1, con sede a __________ /WT (Germania), che ha rilevato la società __________, presso la quale egli aveva in precedenza lavorato per un anno.
La sua famiglia abita in Italia, mentre lui, per motivi professionali, risiede ad Ingelheim, in Germania.
Il suo salario netto mensile ammonta a circa € 1'400.--/1'500.--.
2. Il 29 agosto 2005 il prevenuto si è messo alla guida dell’autocarro marca MAN immatricolato in Germania sotto il numero __________, cui era agganciato un semi-rimorchio cisterna targato __________, entrambi intestati al suo datore di lavoro, con l’ordine di andare a ritirare del materiale (cenere per cemento) per la ditta __________ nella zona di Neuenburg (D) per condurlo in Ticino, più precisamente a Bodio.
Una volta terminata l’operazione di carico, verso le 14:00 circa, il signor ACCU 1 ha ricevuto dal proprio principale la disposizione di effettuare il trasporto utilizzando il treno sulla tratta Basilea-Lugano, per poi proseguire su strada sino a Bodio. Questa modifica dei piani di viaggio rispetto a quelli iniziali si era resa necessaria a seguito delle colonne createsi quel giorno al portale nord della galleria del San Gottardo.
3. Giunto a Basilea verso le 15:30-16:00 il prevenuto si è così diretto al punto d’imbarco ferroviario della __________. Dopo l’espletamento delle necessarie formalità ed un’attesa di molte ore, verso le 21:00-21:30 il suo camion è stato fatto salire sul treno.
Malgrado avesse già effettuato più volte, nel corso della sua carriera, dei trasferimenti con mezzi pesanti caricati su vagoni ferroviari e conoscesse dunque molto bene, per sua stessa ammissione (cfr. suo verbale di audizione 30 agosto 2005, pag. 2), le disposizioni di sicurezza da adottare in simili situazioni, l’accusato è stato reso attento da un suo collega camionista, il signor __________, della necessità di abbassare o togliere l’antenna radio che si trovava sopra la cabina del veicolo (cfr. verbale di audizione 30 agosto 2005 di __________, pag. 2). Quest’ultimo ha pure segnalato al responsabile della __________ incaricato della sorveglianza delle operazioni di carico del treno che un autista non pratico stava caricando il proprio veicolo, ottenendone l’assicurazione che gli sarebbe stata prestata particolare attenzione.
In effetti, poco dopo il signor __________ si è recato dal signor ACCU 1 e, dopo aver notato che l’antenna era effettivamente troppo alta, lo ha ripetutamente reso attento della necessità di staccarla o perlomeno di abbassarla (cfr. verbale di audizione rogatoriale 9 novembre 2005 di __________, pag. 2).
4. Sapendo che la cosa andava comunque fatta, dopo aver preso atto dei consigli del collega e delle disposizioni impartitegli dal controllore della ditta di trasporto ferroviario, l’accusato ha effettivamente abbassato l’antenna, facendola passare sotto lo spoiler e legandola con un laccio da scarpe ai pomelli di fissaggio dello stesso (cfr. suo verbale di audizione 30 agosto 2005, pag. 2).
Alle 23:16 il convoglio ferroviario __________ n. 73947 è partito dalla stazione di Basilea, dopo che gli autisti, come da regolamento, avevano preso posto negli appositi vagoni cuccetta.
5. Alle ore 02:53:35 i due macchinisti del treno n. 73947 hanno registrato un improvviso calo di tensione sulla linea, proprio nel momento in cui si trovano all’interno del tunnel di Prato, al km 103. La locomotiva si è disinserita automaticamente. Il macchinista __________, seguendo le procedure, ha effettuato le manipolazioni necessarie per riavviare la motrice. Inserendo l’interruttore principale, la corrente è tornata pochi secondi dopo, alle 02:53:53, ed il convoglio ha così potuto proseguire normalmente la sua marcia.
Uscito dalla galleria il macchinista ha controllato attraverso gli specchietti retrovisori se vi fosse qualche anomalia, non notando nulla.
Poco più tardi però, un collega ai comandi del treno n. 41008 transitante in direzione Nord, incrociando il convoglio __________ nei pressi della stazione di Faido, ha rilevato la presenza di fiamme su uno dei vagoni di quest’ultimo ed ha dato immediatamente l’allarme.
Verso le 03:00 il signor __________, dopo aver individuato la posizione migliore per facilitare l’intervento dei soccorritori, ha arrestato il treno n. 73497 al km 108.980, su un ponte in territorio del Comune di Faido, poco prima della frazione di Lavorgo.
Immediatamente dopo l’arresto del treno gli autisti dei camion sono scesi dal vagone loro assegnato per vedere cosa era successo. L’imputato e qualche collega hanno preso degli estintori con l’intenzione di tentare di spegnere le fiamme ma sono stati fatti rientrare immediatamente nella loro carrozza dal capotreno per motivi di sicurezza, così come previsto dal regolamento.
Sul posto sono di lì a poco intervenuti 21 uomini e 6 mezzi del corpo pompieri di Biasca, coadiuvati da quelli di Faido, che hanno immediatamente dato avvio alle operazioni spegnimento del rogo, che all’inizio si sono dovute limitare a quelle di contenimento delle fiamme. In effetti il lavoro vero e proprio ha potuto essere effettuato solo in un secondo tempo, dopo aver dovuto forzatamente attendere che venisse tolta la corrente dalle linee, onde evitare pericoli per le persone e ulteriori danni alle cose.
Alle 04:27 l’incendio è stato finalmente domato.
6. Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che ha fatto seguito all’evento è stata demandata al prof. __________ una perizia tecnico scientifica volta ad accertarne le cause e ad individuare le eventuali colpe.
Il referto, reso il 6 aprile 2006, ha concluso che all’origine del sinistro vi è stato un importante passaggio di corrente dalla linea d’alta tensione della ferrovia al camion dell’imputato, attraverso l’antenna situata sulla cabina dello stesso. In questo modo un’importante quantità di calore si è sprigionata per effetto Joule sull’automezzo, infiammando istantaneamente gli elementi combustibili che si trovavano nella cabina e nel vano motore del trattore del TIR della ditta CIVI 1: “L’importante quantité de chaleur dégagée par effet Joule a enflammé, de manière instantanée, les élements combustibles du tracteur installés dans la cabine et dans le compartiment moteur. L’allumage de l’incendie à partir d’une source de chaleur intense et la présence sur le poids lourd de nombreux matériaux combustibles facilement inflammables ont favorisé une cinétique élevée de combustion. Cepandant, à l’arrêt du convoi, grâce au confinement métallique assuré par le compartiment moteur et la carrosserie, les flammes se sont développées vers le haut, entraînées par la poussée d’Archimède. C’est la raison pour laquelle le remorque est intacte alors que le tracteur est totalement détruit ” (cfr. referto peritale, pag. 21).
Secondo gli accertamenti del perito, infatti, è sufficiente che un conduttore collegato a terra sia distante 15 cm dalla linea di contatto, affinché si inneschi un arco di energia che può dare origine a incendi.
Analizzata nel dettaglio la struttura del veicolo e dei vagoni, rispettivamente le varie altezze raggiunte rispetto ai fili d’alta tensione situati sulla linea ferroviaria, il prof. __________ ha concluso senza ombra di dubbio che l’unico punto di passaggio della corrente possibile sia stato proprio l’antenna situata sul tetto della motrice (cfr. referto peritale, pag. 21 s.). Egli ha così attestato esplicitamente il rapporto di causalità tra la presenza dell’antenna ed il sinistro: “Techniquement, le rapport de causalité entre l’antenne et le phénomène initiant l’incendie est établi” (cfr. referto peritale, pag. 22).
7. Come l’antenna abbia potuto avvicinarsi in maniera pericolosa all’alta tensione non è difficile da stabilire. In effetti l’imputato stesso ha dichiarato di non averla staccata ma di averla semplicemente inclinata, fatta passare sotto lo spoiler situato del tetto della cabina e di averla infine assicurata con un laccio da scarpe.
Risulta evidente come simili precauzioni non siano state sufficienti a garantire che l’antenna rimanesse distesa orizzontalmente per tutta la durata del viaggio.
Una stringa per scarpe risulta essere, già ad un’analisi basata solo sul buon senso, un mezzo poco indicato per assicurare un’antenna radio ed evitare che ritorni nella posizione naturale nonostante gli scossoni, la resistenza dell’aria ed i colpi che inevitabilmente si devono prevedere in un tragitto in treno a velocità sostenute.
A questo va aggiunto che i materiali che compongono le stringhe per scarpe, notoriamente, non sono atti a garantire la stabilità dei nodi, che spesso si sciolgono dopo qualche pressione.
Non si può dunque che concludere che l’antenna si è rialzata a causa di un ancoraggio insufficiente imputabile esclusivamente all’accusato.
8. L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (detenzione o multa secondo il vecchio diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica. Stessa pena è prevista se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone, art. 222 cpv. 2 CPS (nel vecchio diritto era prevista solo la detenzione).
Dal profilo oggettivo è necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere spento da chi l’ha cagionato, deve essere la causa naturale e adeguata del medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo il reato è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere sia cosciente o incosciente.
Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS agisce per negligenza colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in grado, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può essere da lui soggettivamente pretesa, di prevedere, se non proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione (Rep 1998, pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati).
Per poter affermare che l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).
9. Dal punto di vista dell’adempimento oggettivo del reato non vi sono particolari difficoltà, preso atto che ha potuto essere appurato con certezza che all’origine dell’incendio vi è l’erroneo fissaggio dell’antenna da parte del signor ACCU 1, che ha fatto sì che la stessa s’innalzasse nuovamente durante il tragitto e si avvicinasse pericolosamente alla linea di alta tensione, al punto da fungere da ponte per il passaggio della corrente elettrica che ha dato origine alle fiamme.
Dal punto di vista soggettivo l’imputato ha agito sicuramente in maniera negligente, avendo sottovalutato il problema ed essendosi limitato a legare l’antenna con un mezzo palesemente inadatto. Avendo già effettuato numerosi viaggi simili ed avendo sottoscritto prima dell’imbarco il contratto di trasporto sul quale esse erano chiaramente illustrate, egli era perfettamente a conoscenza delle disposizioni impartite dalla __________ per i trasporti su rotaia dei camion e dei pericoli connessi ad un loro mancato rispetto. Ma non solo. Nel caso specifico egli, prima della partenza, era stato addirittura reso attento esplicitamente e ripetutamente della necessità di abbassare l’antenna da ben due persone.
Il fatto che si fosse messo alla guida di un veicolo per lui nuovo non permette di scagionarlo in alcun modo.
Se ne deve pertanto concludere che il signor ACCU 1 deve essere condannato per il reato di incendio colposo, per i fatti descritti nel decreto d’accusa.
10. Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Nel caso in esame va anzitutto rilevato come a favore dell’imputato giochino la sua incensuratezza, il suo corretto comportamento nei confronti delle autorità giudiziarie e di polizia, così come la sua solida posizione professionale ed all’interno della società.
Ciononostante non si può trascurare il fatto che l’evento delittuoso si sia verificato a seguito di una grave leggerezza del signor ACCU 1 e che i rischi che l’incendio del camion ha comportato sono stati notevoli, anche se per fortuna le conseguenze effettive si sono poi rivelate molto contenute, ad eccezione del blocco del traffico ferroviario di alcune ore.
In considerazione di tutto questo la pena proposta con il decreto d’accusa risulta essere equa e debitamente commisurata, per cui può essere confermata nella sostanza.
11. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Di conseguenza la pena di 30 giorni di detenzione prevista nel decreto d’accusa deve essere commutata in 30 aliquote giornaliere. La situazione economica dell’accusato emersa nel corso dell’istruttoria giustifica la fissazione dell’aliquota giornaliera in fr. 30.--.
Pure da ratificare è la proposta di sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge avanzata dall’accusa, preso atto che la personalità dell’accusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
12. In occasione del dibattimento la parte civile __________ ha rivendicato il risarcimento del danno da lei subito a seguito dell’incendio, quantificato in fr. 5'519.90.
A sostegno di questa sua pretesa, essa ha prodotto, con scritto 2 ottobre 2006, una fattura per un importo corrispondente, relativa ai lavori di riparazione dei danni provocati dall’incendio in questione al carro ferroviario Saadkms n. 83854984683-2.
La pretesa è dunque liquida, dettagliata e dimostrata, per cui può essere accolta integralmente.
Per contro, deve essere confermato il rinvio delle parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro civile, non avendo le stesse interposto opposizione al decreto d’accusa.
13. La tassa e le spese della presente procedura devono essere poste a carico dell’imputato.
Constatato che la motivazione della sentenza è stata richiesta dalla parte civile CIVI 3 per poter essere utilizzata a fini propri, senza che vi sia alcuna intenzione di procedere a ricorsi, si giustifica caricare comunque alla stessa le spese di motivazione, ammontanti a fr. 400.--.
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti sul tratto ferroviario Basilea-Kleinhünigen/Chiggiogna fra il 29 ed il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3024/2006 del 28 agosto 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al versamento alla parte civile __________, __________, dell’importo di fr. 5'519.90 a titolo di risarcimento del danno (art. 266 CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’890.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
, , , Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio della difesa contro gli incendi, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 1550.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 1890.00 totale
Distinta spese a carico di CIVI 3,
fr. 400.00 tassa di giustizia (maggiore aggravio motivazione)
fr. 400.00 totale