1. CIVI 1

2. CIVI 2

 

 

Incarto n.
10.2006.463

DA 1485/2006

Bellinzona

13 ottobre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            danneggiamento;

 

fatti avvenuti                       __________ a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 144 cpv. 1 CP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 1485/2006 di data 10 aprile 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                       1.   Alla multa di fr. 600.-- (seicento).

                                       2.   Per ogni pretesa le parti civili CIVI 1, __________ e CIVI 2, sono rinviate al competente foro civile.

                                       3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                       4.   Ordina, previa crescita in giudicato del presente decreto, la confisca e la distruzione di una bomboletta di smalto acrilico universale marca Capec Glossy, colore nero, sequestrata all’accusato __________.

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 21 settembre 2006 dall'accusato;

                                       

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 10 aprile 2006;

 

                                       che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 2 maggio 2006 (cfr. act 3);

                                      

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 17 maggio 2006;

 

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 21 settembre 2006,  risulta pertanto tardiva;

 

                                      

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

I

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.