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Incarto
n. DA 3502/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1, difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.64 - max. 2.15 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2003 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il 6 agosto 2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 settembre 2006 n. 3502/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale afferma che i fatti non sono contestati. Alla luce delle circostanze del caso concreto chiede che la sanzione venga ridotta a 60 giorni e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 maggio 2003 dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 6 agosto 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3502/2006 del 25 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr. 12’600.-- (dodicimilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale