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CIVI 1
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Incarto
n. DA 3345/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse i mezzi, di prestare al figlio e per esso a CIVI 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 28 settembre 1994 del Pretore del distretto di __________, così da essere in arretrato (già tenuto conto degli acconti versati) di complessivi fr. 48'451.90 per il periodo 1 aprile 2000 - 30 aprile 2005;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS:
perseguito con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3345/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 48'451.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di: 75 (settantacinque) giorni di detenzione e 45 (quarantacinque) giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il 24 gennaio 2000 e il 13 giugno 2000 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale sottolinea la difficile situazione personale e professionale dell’imputato nel periodo oggetto del decreto d’accusa. Nei cinque anni in questione come dimostrato dai documenti prodotti egli ha potuto contare su un reddito annuale di poco inferiore a fr. 30'000.-- . Visto il suo precario stato di salute (etilismo, tabagismo, 3 polmoniti e 3 infarti) e la sua età, non era oggettivamente ipotizzabile pretendere che egli guadagnasse di più. Pertanto l’imputato deve essere prosciolto. In via sussidiaria chiede una massiccia riduzione della pena nonché la non revoca di quelle precedenti, precisando di non contestare la quantificazione del suo debito nei confronti dello Stato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
6. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 75 giorni di detenzione e di 45 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il 24 gennaio 2000 ed il 13 giugno 2000 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS;
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3345/2006 del 18 settembre 2006;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale