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LESA 1
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Incarto
n. DA 3635/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1, __________) |
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia,
per avere, in data 19.04.2006, a __________, presso il Cantiere residenza __________, dirigendo una costruzione trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, e specificatamente nella sua qualità di responsabile della direzione lavori presso il Cantiere residenza __________, omesso di prevedere delle misure alternative alle protezioni laterali presso il vano scale, con la conseguenza che durante i lavori di stucco delle medesime l’operaio LESA 1, indietreggiando, perse l’equilibrio e cadde al suolo procurandosi i disturbi descritti nel certificato medico di data 8 agosto 2006 dell’Ospedale __________;
reato previsto dall’art. 229 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 2 ottobre 2006 n. 3635/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006;
indetto il dibattimento il 10 settembre 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblica ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________
sentito il difensore, che postula il proscioglimento dell’accusato in quanto non era a lui che competeva l’obbligo di tutelare la sicurezza in relazione ai lavori eseguiti dalla parte. In tal senso rinvia alla LAINF, alla OPI e alla OLC, rimarcando il fatto che queste normative si rivolgono al datore di lavoro e non alla direzione lavori;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Possono essere riconosciute ripetibili all’accusato in caso di proscioglimento?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 229 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3635/2006 del 2 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200 .—(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi.
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi 340.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 540.-- totale