Incarto n.
10.2006.491

DA 3866/2006

Bellinzona

11 maggio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

 

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.18 - max. 2.67 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________ il 21 agosto 2006;

 

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 ottobre 2006 n. 3866/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'200.00.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2006;

 

indetto                               il dibattimento 11 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

 

 

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti ma ritiene, anche alla luce di quanto emerso dall’interrogatorio odierno, che la pena sia eccessiva; chiede che la pena detentiva venga ridotta e sostituita secondo quanto previsto dal nuovo codice penale in pena pecuniaria da sospendere per un periodo di prova da fissare dal Giudice; postula infine che la multa venga massicciamente ridotta;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3866/2006 del 16 ottobre 2006.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'000.- (quattromila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.- (mille);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     1'000.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                    1'500.00       totale