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CIVI 1
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Incarto
n. DA 4008/2006 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________, e per essa all’CIVI 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 26 gennaio 1987 della Delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 27’306.-- per il periodo 1 gennaio 2000 - 2 febbraio 2006;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 ottobre 2006 n. 4008/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell’importo di fr. 27’306.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 15 maggio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore e la rappresentante della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentita la rappresentante della parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in quanto non sono dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato in questione. In via subordinata egli chiede che venga mandato esente da pena, ai sensi dell’art. 54 CPS, avendo egli subito un infarto a seguito di questa vicenda;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? E’ applicabile l’art. 54 CPS?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. In data 13 gennaio 1987 l’imputato ha concluso con la signora __________, di fronte all’Ufficio del tutore ufficiale di Bellinzona, un contratto di mantenimento per la loro seconda figlia comune __________, nata il 6 ottobre 1986. Con esso egli si è impegnato a corrispondere mensilmente fr. 300.-- sino al 6° anno di età, fr. 350.-- dal 7° al 12° anno, fr. 400.-- dal 13° al 16° e fr. 450.-- dal 17° al 20° anno di età (cfr. documento allegato alla denuncia, AI n. 1). L’accordo è stato ratificato dalla competente Commissione tutoria il 26 gennaio 1987.
In precedenza, il 9 aprile 1984, le parti avevano già ratificato un contratto di mantenimento per la figlia __________, convalidato dalla Commissione tutoria il 28 maggio 1984.
2. Sino al mese di luglio 2000 non vi sono state particolari difficoltà tra i genitori in merito al sostentamento delle figlie, anche perché i genitori abitavano insieme ed il prevenuto lavorava nel bar della signora __________, a suo dire, senza ricevere stipendio alcuno.
Nel luglio 2000 la relazione tra i signori ACCU 1 e __________ si è interrotta e l’imputato si è trasferito altrove.
Poiché i rapporti erano molto tesi ed il prevenuto non ha fatto fronte ai suoi doveri alimentari nei confronti delle figlie, la signora __________ ha dovuto rivolgersi, con scritto di data 27 novembre 2000, all’CIVI 1 (in seguito:), che, a partire dal 1. novembre 2000 le ha corrisposto gli importi dovuti dal padre.
In sintonia con questa decisione la signora __________ ha sottoscritto, il 28 dicembre 2000, un atto di procura a favore del Dipartimento della sanità e della socialità e per esso all’CIVI 1, nonché al, affinché la rappresenti nell’incasso delle prestazioni alimentari concordate con l’altro genitore (cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1).
3. Malgrado gli sforzi intrapresi, l’CIVI 1 non è riuscito ad incassare dal prevenuto le pensioni alimentari dovute.
In data 21 giugno 2004, il suddetto Ufficio ha pertanto denunciato il signor ACCU 1 per trascuranza degli obblighi di mantenimento per il mancato versamento degli alimenti a favore della figlia __________ nel periodo dal 1. novembre 2000 al 30 giugno 2004 pari a fr. 25’314.--, costituendosi nel contempo parte civile (cfr. AI n. 1).
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’inchiesta predibattimentale e tenuto conto dei mesi nel frattempo trascorsi senza che l’accusato abbia corrisposto qualche cosa, la querela è stata estesa fino al 12 ottobre 2006 per un importo scoperto pari a fr. 27’306.-- (cfr. AI nri. 5 e 14).
In base alle risultanze istruttorie, il Procuratore pubblico ha emanato, in data 30 ottobre 2006, il decreto d’accusa in oggetto, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Con scritto di data 6/7 novembre agosto 2006, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa.
4. Per l’art. 217 cpv. 1 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la detenzione.
Nella versione attuale, in vigore dall’1. gennaio 2007, il reato è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La fattispecie rappresenta un delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.
L’obbligo di fornire un contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio.
L’ammontare degli importi dovuti deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito. Qualora quest’ultimo abbia statuito sulla questione, come avviene di regola, la corte penale è vincolata alla sua decisione. In altre parole, il giudice penale non può mettere in discussione l’entità dei contributi fissati in sede civile una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, tomo I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.), nemmeno se egli può presumere che, in base ai dati a sua disposizione, sarebbe giunto a conclusioni diverse.
Sono rilevanti non solo le decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nell’ambito dell’adozione di misure provvisionali, cautelari, fintanto che esecutive.
Nella fattispecie in esame, la base delle rivendicazioni dell’CIVI 1 è rappresentata dal contratto di mantenimento del 13 gennaio 1987, i cui importi hanno dovuto essere adeguati all’indice del costo della vita, come previsto al punto n. 1 dello stesso.
In virtù di quest’ultima decisione, l’imputato era quindi tenuto a corrispondere mensilmente, nelle mani della madre, un contributo alimentare per la figlia __________ corrispondente agli importi ivi indicati, debitamente indicizzati, cioè fr. 400.-- dal 13° al 16° anno di età e fr. 450.-- sino al 20° anno di età.
Avendo versato alla signora __________ solo in un paio di occasioni degli importi minimi (fr. 750.-- per le due figlie nel mese di gennaio 2001, fr. 800.-- in quello di febbraio 2001 e fr. 750.-- nel marzo seguente, cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1) l’imputato ha palesemente infranto i suoi doveri di mantenimento.
5. Per poter rimproverare al debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CPS, deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non poteva disporre dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio crolla.
La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; DTF 114 IV 124 consid. 3b).
L’accertamento di questo presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93 LEF, laddove risulta essere di primaria importanza la definizione dell’eccedenza rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio, non deve essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate ed alle uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza del debitore alimentare.
Il debitore non può scegliere di onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel suo minimo vitale mensile. In effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri creditori (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).
Nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se avrebbe potuto averli. In effetti, l’art. 217 CPS esige dal debitore che metta in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz, op. cit., pag. 854).
6. Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che l’accusato ha lavorato alle dipendenze di vari datori dal mese di luglio 2000 in poi.
Egli stesso ha dichiarato di essere stato assunto dal Bar __________ al 50% e di aver percepito la disoccupazione per il restante 50%, ottenendo fr. 2’500.--/2’700.-- mensili lordi, per un periodo di sei mesi. In seguito ha lavorato presso il ristorante __________ per oltre un anno, con un salario mensile di fr. 3’600.-- lordi. Poi, per otto mesi, ha lavorato al ristorante __________ a fr. 2’150.-- lordi. Dal giugno del 2004 ha poi potuto contare sulle entrate garantitegli dalla disoccupazione, per fr. 2’600.--/2’700.-- mensili netti, ridotti a fr. 2’100.--/2’200.- a partire dal dicembre 2004.
In occasione del dibattimento il prevenuto ha chiarito di non aver potuto pagare nulla alle figlie in quanto, oltre al proprio sostentamento, doveva pagare gli avvocati (ne ha cambiati molti nell’arco degli ultimi anni, come si può notare dall’incarto).
In base a quanto precede, si può dunque facilmente concludere come il signor ACCU 1, pur non potendo contare su delle entrate importanti, avrebbe comunque dovuto e potuto versare alla figlia, rispettivamente all’CIVI 1, qualcosina. Anche solo fr. 50.-- o fr. 100.-- mensili sarebbero bastati, almeno nei mesi in cui poteva contare su piccole eccedenze.
E’ infatti palese che egli abbia potuto contare su delle eccedenze, ritenuto che i soldi per gli avvocati (debiti che, come tutti gli altri, vengono in secondo piano rispetto a quelli alimentari) è riuscito a recuperarli.
Inoltre non risulta da nessuna parte che egli abbia fatto tutto il possibile per guadagnare di più o per ottenere una revisione dell’ammontare dei contributi alimentari.
L’imputato nemmeno si è attenuto all’impegno assunto con l’CIVI 1 di fronte al Procuratore pubblico di versare fr. 50.-- al mese, cosa che gli avrebbe evitato la condanna penale.
Di transenna va infine osservato che le eccezioni sollevate dall’accusato in merito a presunte compensazioni con crediti vantati nei confronti della madre dei suoi figli, rispettivamente le sue affermazioni in base alle quali avrebbe consegnato alla signora del denaro prima della loro separazione, non sono state dimostrate, per cui non appare nemmeno necessario analizzarle.
Preso atto di tutto ciò, si deve concludere che la fattispecie dell’art. 217 CPS è adempita dal punto di vista oggettivo. D’altro canto nemmeno gli aspetti soggettivi pongono particolari difficoltà, ritenuto che la commissione del reato è avvenuta senza ombra di dubbio intenzionalmente, considerato che il signor ACCU 1 era a conoscenza dei suoi obblighi, così come lo era della sua situazione patrimoniale.
Il capo d’imputazione previsto dal decreto d’accusa qui in discussione merita pertanto di essere confermato.
7. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di questo giudice, la nuova normativa, che prevede la possibilità di infliggere anche soltanto una pena pecuniaria, deve essere considerata quale lex mitior rispetto al diritto previgente, che prescrive unicamente la pena detentiva (cfr. ad es.: Sandro Cimichella, Die Geldstrafe im Schweizer Strafrecht, Berna 2006, pag. 59).
8. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Nella fattispecie, se da un lato non va dimenticato che il prevenuto ha dei precedenti penali e che ha commesso il reato in piena coscienza, dall’altro non si può comunque dimenticare che la sua situazione finanziaria non è mai stata rosea, per cui egli in ogni caso non avrebbe potuto corrispondere l’intero ammontare dovuto.
Tutto ciò ponderato, la pena di 30 giorni di detenzione prevista nel decreto d’accusa deve essere dimezzata e commutata in 15 aliquote giornaliere. La situazione economica dell’accusato emersa nel corso dell’istruttoria giustifica la fissazione dell’aliquota giornaliera in fr. 30.--.
La proposta di sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge avanzata dall’accusa è da ratificare, ritenuto che la personalità dell’accusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
Proprio in considerazione della situazione economica del prevenuto appare equo prescindere dalla comminazione di una multa in aggiunta alla pena pecuniaria.
9. Con il decreto d’accusa in oggetto, il Procuratore pubblico ha previsto la condanna dell’imputato ad un risarcimento alla parte civile di un danno quantificato in fr. 27’306.--, corrispondente agli arretrati alimentari rivendicati dalla parte civile per il periodo 1. gennaio 2000 - 2 febbraio 2006.
Dall’analisi dell’incarto la quantificazione effettuata dall’CIVI 1 appare meritevole di maggiori approfondimenti, ritenuto che vi sono delle imprecisioni che non consentono di ritenerla liquida. Si pensi ad esempio al fatto che gli importi versati ad inizio 2001 dal signor ACCU 1 non sono stati debitamente dedotti.
Si impone pertanto un rinvio al competente foro civile per eventuali pretese di tale natura, non senza aver osservato che comunque l’eventuale condanna in questa sede non sarebbe un atto necessario all’incasso delle somme pretese, visto che la relativa decisione dell’CIVI 1 è titolo sufficiente per il rigetto dell’opposizione in sede di procedura civile, se cresciuta in giudicato.
10. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel periodo 1 gennaio 2000 - 2 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4008/2006 del 30 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 4’500.-- (quattromilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;
ordina l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 850.00 totale