Incarto n.
10.2006.549

DA 3283/2006

Bellinzona

7 dicembre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            grave infrazione alle norme della circolazione;

 

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 3283/2006 di data 11 settembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                       1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

                                           un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

                                           fr. 100.--.

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 7 novembre 2006 dall'accusato;

 

                                       

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ l’11 settembre 2006 (cfr. act 5);

 

                                       che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 12 settembre 2006 (cfr. verifica postale);

                                      

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 28 settembre 2006, essendo il giorno precedente festivo;

 

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 7 novembre 2006 (cfr. act 6 e 8), risulta pertanto tardiva;

 

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo.

 

                                      

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.