|
|
|
|
CIVI 1
|
|
|
|
Incarto
n. DA 4375/2006 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Siro Quadri |
|||||
|
|
|||||
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
|
|
ACCU 1 (difeso da: avv. DI 1, __________) |
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, spingendola, gettandola a terra e colpendola con le mani al viso, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, causandole le tumefazioni al volto e le escoriazioni al corpo attestate nel certificato medico agli atti;
2. ingiuria,
per avere offeso l’onore di CIVI 1, rivolgendole vari e non meglio precisati epiteti ingiuriosi;
3. minaccia,
per avere incusso giustificato timore in CIVI 1, minacciando lei e il suo compagno di ulteriori persecuzioni e di morte;
fatti avvenuti a __________, presso l’abitazione di CIVI 1, in via __________, il 10 ottobre 2006;
reati previsti dagli artt. 123 cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre 2006 n. 4375/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2006;
indetto il dibattimento in data 6 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico, con scritto del 25 settembre 207 ha dichiarato di rinunciare a presenziare;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
osservato che, per quanto attiene all’imputazione n. 1 del DA, il fatto potrebbe rivestire un carattere giuridico diverso (v. art. 250 cpv. 1 CPP);
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 lesioni semplici?
1.2 vie di fatto?
1.3 ingiuria?
1.4 minaccia?
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.L’eventuale pena comminata deve valere quale pena aggiuntiva, e se sì in che misura, a quella inflittagli il 10 maggio 2007?
4.L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena pecuniaria?
5.L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4375/2006 del 27 novembre 2006.
assegna tasse e spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
|
La sentenza è definitiva.
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 200.00 totale