CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2006.588

DA 4356/2006

Bellinzona

4 settembre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

                                        per avere viaggiato utilizzando i treni regionali delle CIVI 1 senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto e meglio:

-          il 27.06.2006 sulla tratta Lugano-Locarno,

-          il 31.07.2006 sulla tratta Bellinzona-Locarno;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 novembre 2006 n. 4356/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                    2.       Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________ dell'importo di fr. 301.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

                                         La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 11 dicembre 2006;

 

indetto                               il dibattimento 4 settembre 2007, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore avv. __________, __________; il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                il difensore il quale chiede non contesta il reato, ma chiede vengano applicati gli art. 52 e in specie l’artr. 53 CP e che quindi si prescinda dalla pena. L’accusato, apprendista senza lavoro e a carico dell’assistenza, ha faticato non poco a saldare l’esecuzione di fr. 673.85, come attestato dalla ricevuta prodotta: egli ha risarcito il danno e ha compiuto ogni sforzo per farlo;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per avere viaggiato utilizzando i treni regionali delle CIVI 1 senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto e meglio:

-          il 27.06.2006 sulla tratta Lugano-Locarno,

-          il 31.07.2006 sulla tratta Bellinzona-Locarno?

 

                                2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 2.1.  Sussiste un motivo d’impunità ex art. 52 e/o 53 CP?

 

                                 3.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                   gli art. 51 cpv. 1 LTP; 53 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 2.1.; come segue agli altri quesiti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (art. 51 cpv. 1 LTP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4356/2006 del 20 novembre 2006;

 

prescinde                         dalla punizione di ACCU 1 in applicazione dell’art. 53 CP, dando atto che le pretese di parte civile sono state integralmente rifuse;

 

assegna                           a carico di ACCU 1 la tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.-- per complessivi fr. 100.--  (cento);

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

                                              

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                         50.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      100.--         totale