Incarto n.
10.2006.589

DA 4480/2006

Bellinzona

30 luglio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo BMW targato TI __________, effettuato delle pericolose manovre di sorpasso sulla sinistra invadendo così la corsia di contromano, immettendosi poi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato procedendo diritto sopra l’aiuola posta al centro dell’intersezione stessa, circolando in seguito ad una velocità di ca. 80 Km/h. rilevata dal contachilometri della vettura di polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente limite di 30 Km/h;

 

                                        fatti avvenuti a Chiasso il 19.08.2006;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 2, 47 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4480/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 dicembre 2006;

 

indetto                               il dibattimento 30 luglio 2007, al quale ha preso parte il prevenuto;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

 

sentito                              da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evoca la sua esperienza pluriennale quale centauro (150000 km già percorsi) e censura il comportamento degli agenti di polizia al momento del suo fermo in data 19.08.2006. Contesta per il resto la velocità di 80 km/h (al massimo, a suo dire, egli avrebbe circolato, ma non sempre, a 40 km/h), l’intersezione sulla rotatoria (avrebbe soltanto lambito il cordolo) e di aver intersecato la linea di sicurezza (il tratto in questione sarebbe contraddistinto anche da una linea tratteggiata);

 

posti                                 a giudizio, con l’accordo del prevenuto, i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,

                                        per avere,

                                        a Chiasso il 19.08.2006,

                                        violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo BMW targato TI __________, effettuato delle pericolose manovre di sorpasso sulla sinistra invadendo così la corsia di contromano, immettendosi poi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato procedendo diritto sopra l’aiuola posta al centro dell’intersezione stessa, circolando in seguito ad una velocità di ca. 80 Km/h. rilevata dal contachilometri della vettura di polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente limite di 30 Km/h?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?

 

                                 3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

 

                                 4.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

 

                                 5.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 2, 47 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC; 24 e 74 cpv. 6 lett. a OSS, l’allegato no. 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari, in particolare n. 303/1a, 304/15 e 618, 12 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per avere,

                                        a Chiasso il 19.08.2006,

                                        violato le norme medesime, in particolare per avere, circo­l­ando con il motoveicolo BMW targato TI __________, effettuato delle manovre di sorpasso sulla sinistra invadendo così la corsia di contromano, immettendosi poi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato procedendo diritto sopra l’aiuola posta al centro dell’intersezione stessa, circolando in seguito ad una velocità massima di ca. 40 km/h, malgrado il vigente limite di 30 km/h;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 300.00 (trecento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (trecentocinquanta).

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 __________:

 

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                         fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      650.00       totale